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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Il giudice del lavoro dispone il reintegro della lavoratrice: "Licenziata ingiustamente"

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna ha stabilito il reintegro di una dipendente di una cooperativa di pulizie di Ravenna che era stata licenziata l'estate scorsa

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna ha stabilito il reintegro di una dipendente di una cooperativa di pulizie di Ravenna che era stata licenziata l'estate scorsa. La Filcams accoglie con grande soddisfazione la sentenza che impone all'azienda di reintegrare la lavoratrice e il pagamento delle spese legali.

"I fatti risalgono alla scorso 16 agosto, quando la dipendente venne licenziata per superamento del periodo di comporto e, con successiva delibera della cooperativa, esclusa anche da socia dell'azienda, malgrado lei avesse fatto una richiesta di aspettativa non retribuita legata alla malattia sofferta - spiegano dal sindacato - Le richieste della dipendente erano derivate dai gravi problemi di salute sofferti. La lavoratrice, a seguito dei periodi di malattia patiti, aveva visto avvicinarsi la fine del periodo di comporto, cioè il periodo di tempo previsto dal contratto in cui il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può venire licenziato. All'approssimarsi della scadenza del comporto, la lavoratrice aveva legittimamente richiesto la concessione dell'aspettativa non retribuita, cioè un ulteriore periodo di tempo previsto dal contratto per consentire la guarigione della donna e la conseguente ripresa dell’attività lavorativa. L’azienda ha, però, contestato la legittimità delle richieste avanzate e ha proceduto con il licenziamento, pur trattandosi di un preciso diritto espressamente previsto dal contratto collettivo applicabile. La donna non si è arresa e, con l’assistenza della Filcams Cgil e dell'avvocato Saura Savini, ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché l’esclusione da socia. A distanza di quattro mesi si è arrivati al processo dove il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna, Dario Bernardi, ha accertato e dichiarato illegittimo e nullo il licenziamento e, altresì, illegittima l'esclusione da socia. L'azienda è stata così condannata al reintegro della lavoratrice, al ripristino del rapporto societario e al pagamento delle spese legali. L'aspettativa non retribuita legata alla malattia è una tutela irrinunciabile del lavoratore, un suo diritto, e permette ai lavoratori meno fortunati di avere un ulteriore periodo, individuato dalla contrattazione collettiva, per rimettersi in salute e rientrare nel loro posto di lavoro".

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