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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Il Tar rigetta il ricorso contro l'Autorità portuale sulle tariffe dei rifiuti

La spunta l'Autorità di sistema portuale di Ravenna nella querelle con la società Simap in materia di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e delle piattaforme offshore

La spunta l'Autorità di sistema portuale di Ravenna nella querelle con la società Simap in materia di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e delle piattaforme offshore. Il Tar dell'Emilia-Romagna respinge infatti il ricorso presentato dall'azienda, condannandola al pagamento delle spese quantificate in 6.000 euro, nella seduta della camera di consiglio del 28 gennaio scorso.

La vicenda ha origine nell'agosto del 2018 con un provvedimento di modifica del presidente di Ap, Daniele Rossi, della concessione del servizio di ritiro e gestione dei rifiuti solidi prodotti dalle navi e dalle piattaforme offshore e dei residui solidi di carico, e degli "esempi di applicazione delle tariffe del servizio". Con particolare riferimento allo di smaltimento. Per Simap, "oltre a essere un'attività esterna al servizio oggetto della concessione, rappresenta dei costi aggiuntivi e per di più comporta dei costi variabili". Dunque secondo la società che si è aggiudicata il servizio, con le modifiche alla concessione Ap ha messo in campo un "eccesso di potere", con un "difetto assoluto di motivazione" e una "ingiustizia manifesta".

Il Tribunale amministrativo le dà però torto. Come argomentano i giudici, il sistema tariffario per i rifiuti prodotti dalle navi è articolato su due livelli: a carico delle navi e in base ai rifuti effettivamente conferiti. "Porre a carico delle navi il pagamento della quota fissa della tariffa, anche ove non conferiscano i rifiuti, ha l'obiettivo di disincentivare gli scarichi in mare, nell'interesse della tutela ambientale". Inoltre, i rifiuti prodotti dalle navi e nelle aree portuali "devono essere gestiti nell'ambito degli obiettivi e della pianificazione che interessa la gestione dei rifiuti nel suo complesso", smaltimento compreso. "Dunque non può escludersi l'attività del terzo smaltitore rispetto alla attività di raccolta".

Per quanto riguarda, infine, la determinazione delle tariffe, "il servizio di smaltimento non può considerarsi servizio da fatturarsi autonomamente o comunque escluso rispetto all'oggetto della concessione". E su tale materia "la Pa gode di un'ampia discrezionalità, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli casi di manifesta illogicità o irragionevolezza o iniquita'". Più nello specifico "la tariffa per il servizio di smaltimento rileva solo quando, in ragione della quantità di rifiuti conferita, si supera la franchigia di applicabilità della tariffa fissa". Ecco perchè, concludono i giudici, "il ricorso è complessivamente da respingere". (fonte Dire)

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