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Cronaca

Ospitalità a cittadini stranieri: gli adempimenti per chi fornisce alloggio

Il modulo, comprensivo delle relative istruzioni, è scaricabile dal sito internet della Questura di Ravenna

La Questura di Ravenna comunica, per quanto di competenza, che a partire dal 3 giugno 2019 la dichiarazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 sarà ricevuta unicamente nel formato 'pdf' attraverso la casella di posta elettronica dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico urp.quest.ra@pecps.poliziadistato.it. Il modulo in questione, comprensivo delle relative istruzioni, è scaricabile dalla seguente pagina internet della Questura di Ravenna: https://questure.poliziadistato.it/it/Ravenna/articolo/7905babbd571d16857 7322952.

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/1998, “chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario), o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza”. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. Alla comunicazione scritta, compilata in ogni parte, devono essere allegati: le fotocopie di un documento d’identità del dichiarante e del cessionario, e copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione registrato, etc.).

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