Multe: come fare ricorso nel comune di Ravenna
Il ricorso avverso la contravvenzione è lo strumento giuridico con il quale l’interessato può fare valere le proprie ragioni, se ritiene di essere stato colpito ingiustamente da una sanzione. Ecco le modalità per il ricorso nel comune di Ravenna
Il ricorso avverso la contravvenzione è lo strumento giuridico con il quale l’interessato può fare valere le proprie ragioni, se ritiene di essere stato colpito ingiustamente da una sanzione. Ecco le modalità per il ricorso contro le sanzioni alle norme del codice della strada emesse dal Comune di Ravenna.
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale e nel momento in cui NON sia stato ancora effettuato il pagamento.
Esistono due diverse possibilità:
- Il ricorso al Prefetto
- Il ricorso al Giudice di Pace
Ricorso al Prefetto
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore. In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi presso gli uffici dell’organo accertatore dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, sarà anche notificato l’atto.
Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Ravenna”.
Vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare la richiesta di archiviazione del verbale.
E’ possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per confortare le sue motivazioni (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Occorre inoltre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare ed allegare una copia del verbale in questione.
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale al Prefetto.
Come e dove si presenta il ricorso?
- tramite raccomandata a/r direttamente al Comando di Polizia Municipale di Ravenna–U.O. Contenzioso – Via Rocca Brancaleone, 1 – 48121 Ravenna;
- direttamente presso gli sportelli della Polizia Municipale di Ravenna, via Rocca Brancaleone nr. 1, Ravenna. Orari di apertura: i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,45, il sabato dalle 7,30 alle 13,00;
- tramite fax direttamente al Comando di Polizia Municipale di Ravenna–U.O. Contenzioso - Ufficio Ricorsi Prefetto Fax 0544-546118
- alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Depenalizzazione, piazza del Popolo nr. 26, Ravenna. Tel 0544-294111
Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale.
L’ordinanza di ingiunzione di pagamento (sempre emessa nel caso in cui il Prefetto non accolga la domanda di archiviazione contenuta nel ricorso) deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua emissione, pena la nullità.
Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, Piazza Bernini nr.2 - 48124 Ravenna, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.
Ricorso al Giudice di Pace
Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
La modulistica per la redazione dell'atto di opposizione è a disposizione dei ricorrenti presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, Piazza Bernini nr.2 - 48124 Ravenna..
Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, al terzo piano di Piazza Bernini nr.2 - 48124 Ravenna, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.
E' importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine dell'accoglimento del ricorso.
E' inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
E’ possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).
L'assistenza di un avvocato non è necessaria; per questo tipo di ricorsi la procedura è estremamente semplificata e l’interessato può stare personalmente davanti al Giudice.
Il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l'obbligo di raddoppiare la sanzione nel caso in cui ritenga di rigettare il ricorso. Il Giudice di Pace, pertanto, stabilisce l'importo da pagare direttamente in sentenza. La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.
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