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Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

Caccia, "come risanare i capanni senza fare un condono"

Potrebbe essere la prima osservazione ad essere presentata al Comune di Ravenna sul nuovo “Regolamento dei capanni da pesca e da caccia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Potrebbe essere la prima osservazione ad essere presentata al Comune di Ravenna sul nuovo “Regolamento dei capanni da pesca e da caccia”, adottato dal consiglio comunale lo scorso 17 gennaio, quella predisposta dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi.
Come noto, tale regolamento, promosso con l’intenzione, da tutti condivisa, di risanare i capanni esistenti nel territorio comunale su aree demaniali soggette a delicati vincoli ambientali e paesaggistici, eliminandone  le situazioni e le caratteristiche incompatibili con la salute e la sicurezza dell’ambiente e degli stessi frequentatori, non ha risolto il dilemma tra due opposte valutazioni: se esso tende a risanare solamente i veri capanni i quali si mettano in condizione, entro i tre anni concessi per presentare e realizzare i piani di recupero, di rientrare nelle normative di legge, che precedono e prevalgono su quelle regolamentari dei Comuni, oppure se apre la strada ad un condono generalizzato di tutte le strutture irrisolubilmente abusive, che niente hanno a che fare con la nozione di capanno. È facile prevedere - e i capannisti per primi lo hanno capito - che, se il regolamento non risolve questa ambiguità, dettando norme chiare su cosa si intenda per il possibile “recupero” dei capanni sotto il profilo del titolo edilizio, saranno gli organi  statale e regionale vincolati a far rispettare le norme di legge, in particolare il Corpo Forestale dello Stato e il Servizio Tecnico di Bacino (STB), ma anche gli stessi dirigenti degli uffici tecnici comunali, a renderlo inapplicabile. L’estrema conseguenza sarebbe il mancato rinnovo delle concessioni d’uso, premessa per le ordinanze di abbattimento.
Va infatti ricordato che, per legge, sui terreni demaniali, le concessioni d’uso, valevoli solo per un periodo di tempo limitato, sono ammesse solo se qualsiasi edificazione esistente ottiene un titolo edilizio rilasciato dal Comune in conformità alle norme urbanistiche valide all’atto della concessione, non già a quelle preesistenti. Ogni altra definizione di “regolarità” non regge alle benché minima valutazione giuridica di un’autorità preposta a far rispettare la legge o a sanzionarne, in giudizio, le violazioni.
Il problema è che il nuovo regolamento non stabilisce affatto come  possano essere “recuperati” i manufatti non in regola con la definizione di capanno dettata dal regolamento stesso all’art. 3, per potere ottenere, nel periodo transitorio di tre anni, un titolo edilizio “risanatorio”. Non lo fa per i materiali ammessi e non mette limiti alla dimensioni delle strutture, come se ville, chalet, residence, ecc. possano mantenersi tal quale sulle rive di fiumi e di valli. In tal modo si rischia di affossare tutto, gettando il bambino insieme all’acqua sporca.

L’OSSERVAZIONE REDATTA DA ANCISI
L’osservazione elaborata da Ancisi viene incontro, come premesso a circa il 95 per cento dei “capanni” esistenti, cioè i veri capanni. Di seguito, il testo, di cui quanto sopra costituisce la premessa.
“Si propone di modificare e integrare l’art. 9 ‘Riqualificazione dei capanni esistenti’,  comma 2, sulla base dei seguenti contenuti prescrittivi:
•    Ferma restando, come già scritto nel testo adottato, l’eliminazione di tutte le parti dei capanni relative alle coperture costruite con materiali nocivi (eternit ed altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente ovvero non idonei per qualità dei materiali ad assicurare l’armonia complessiva dei manufatti stessi con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, ecc.), la valutazione  puntuale dei materiali non ammessi sarà assoggettata al parere del servizio Ambiente del Comune di Ravenna.
•    Dovendo necessariamente essere perseguito, oltre ai suddetti standard minimi ambientali e di sicurezza igienico-sanitaria, anche lo standard minimo della sicurezza idraulica, la valutazione del rispetto di tale standard sarà assoggettata, per fiumi e canali, alla pianificazione dettata dall’Autorità di Bacino, e ai requisiti fissati dal servizio Ambiente del Comune.
•    Le dimensioni entro cui comunque i capanni, al fine di rispettare la nozione minima stessa di capanno da pesca e da caccia oggetto del presente regolamento, dovranno essere contenute, sia riguardo alla piattaforma che al corpo, nei limiti di superficie definiti dall’Ente Parco del Delta”.

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