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"Nudismo a lido di dante, lecito o non lecito?"

Nudismo a Lido di Dante, lecito o non lecito? Questo è il dilemma, avrebbe detto Shakespeare.

Comunicato Stampa

Questo è il dilemma, avrebbe detto Shakespeare. L'enfasi che traspare sulla stampa locale, in ordine all'archiviazione delle denunce di persone trovate nude sulla spiaggia di Lido di Dante, rivela che se passasse questo concetto potremmo, un domani, trovarci anche di fronte a qualcosa di molto complicato nel regolare i rapporti della civile convivenza tra persone. L'assoluto rispetto delle sentenze non è in discussione, solo alcune considerazioni. Sono domande che l'uomo della strada si pone, che non hanno presunzione di verità ma solo sete di conoscenza, su qual è il limite che fa valicare il lecito per essere esposto a sanzioni previste dal nostro ordinamento giuridico. Il fatto? Pare di no. Il luogo? Pare di no. Non conoscendo le motivazioni dell'archiviazione, mi attengo a quanto riportato dagli organi di stampa. Da il Resto del Carlino del 27 giugno u.s., parrebbe che se un luogo è normalmente frequentato dai naturisti, l'esposizione della nudità integrale non provocherebbe turbamento nella comunità attuale. Ancor più quando una zona è da sempre riservata al nudismo. Ho qualche remora su questo, poiché nulla è riservato ai nudisti. L'intera spiaggia è stata man mano occupata e su di essa si è sviluppato per poi radicalizzarsi quello che un tempo era definito naturismo, mentre oggi è mero nudismo modaiolo. Fino ad essere stata espropriata ad altri fruitori che col nudo nulla hanno a che fare, a seguito della riduzione del tratto balneabile fruibile. Ritornando ai motivi dell'archiviazione, se anche così fosse stato, costituirebbe forzatura degli indirizzi giurisprudenziali di ben due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (3557/2000 e 31407/2006), chiamata a dirimere dubbi proprio sull'applicabilità o meno dell'art. 726 c.p. in fattispecie del genere. Con la prima, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Genova, avverso una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Massa nei confronti di una persona che si era denudata sulla spiaggia. I giudici, pur ritenendo non indecente il nudo integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, riconoscono che ciò suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, compresi gli organi genitali, anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate. Proseguono i giudici: "In particolare, l'esibizione su una spiaggia non appartata degli organi genitali, costituisce sicuramente, secondo questa Corte, un atto lesivo dell'attuale comune sentimento di riserbo e costumatezza". Per dovere di cronaca, la spiaggia non è appartata, ma fruibile a tutti, anche a quelli normalmente abbigliati. Con la seconda, hanno marcato nettamente il confine tra lecito e non lecito. Difatti eliminano anche il residuo dubbio che spesso viene sbandierato, cioè poter esporre le nudità per il sol fatto di aver sempre frequentato quel posto. I giudici si soffermano proprio sugli aspetti dell'art. 726 quando questi provoca turbamento nella comunità, a nulla rilevando la circostanza o il luogo, con questo indirizzo: "Ne d'altra parte può sostenersi che la nudità integrale, a causa dell'evolversi del comune sentimento, non è più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dov'è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti". Alla luce dei pronunciamenti della Cassazione, è auspicabile che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello impugni le richieste di archiviazione. Chissà che così si arrivi a scrivere la parola fine, in un modo o nell'altro, su una materia controversa e soggetta a interpretazioni, a seconda del giudice chiamato a decidere. Ma anche per tutelare il glorioso Corpo Forestale dello Stato e non demotivare chi ha fatto il proprio dovere, ritenendo che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge (art. 3 - Costituzione). Concludo con un interrogativo che sono sicuro farà molto discutere anche i legislatori regionale e statale: a cosa serve una legge che nel regolamentare la pratica del naturismo prevede determinati obblighi e autorizzazioni anche dei sindaci, dal momento che l'esposizione della nudità integrale è ritenuta legittima da un giudice a prescindere?

Pasquale Minichini