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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Stradelli di Marina di Ravenna e Punta Marina: sosta e accesso regolamentati dal 12 maggio

I provvedimenti, al sesto anno di applicazione, sono stati presi per tutelare le caratteristiche ambientali delle zone interessate e l’incolumità delle persone, salvaguardando il passaggio dei pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.

Da sabato 12 maggio a domenica 28 ottobre saranno in vigore le consuete ordinanze che regolamentano la sosta e l’accesso dei mezzi motorizzati agli stradelli retrodunali (demanio marittimo) di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme. Nello specifico, a Marina di Ravenna l’ordinanza riguarda il tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Waimea e fino al bagno ai Tamerici; a Punta Marina Terme il tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Ruvido e fino al bagno Miramare e dal bagno Miramare al Chaplyn.

I provvedimenti, al sesto anno di applicazione, sono stati presi per tutelare le caratteristiche ambientali delle zone interessate e l’incolumità delle persone, salvaguardando il passaggio dei pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.

Prevedono che nelle zone citate la sosta e l’accesso dei mezzi motorizzati siano consentiti solo ed esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati alla sosta dei mezzi motorizzati, che dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate a cura dei concessionari al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo almeno una postazione per gli utenti diversamente abili.

Inoltre l’accesso dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree di sosta e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita dal demanio marittimo.

Le violazioni si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili ai sensi dell’articolo 1161 comma 2 del Codice della Navigazione e successive modificazioni e integrazioni (206 euro). Trattandosi di Codice della Navigazione non è possibile applicare lo sconto del 30 per cento previsto in caso di sanzioni emesse sulla base del Codice della strada qualora si paghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale.

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