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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Uno sportello per l'amministrazione di sostegno in collaborazione col Tribunale

L’amministratore di sostegno si pone come strumento di aiuto e protezione per le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi

E’ stato inaugurato lunedì mattina in via Berlinguer 7 lo sportello di promozione e informazione sull’amministrazione di sostegno, istituito per iniziativa del Servizio sociale associato dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi, con la collaborazione del Tribunale di Ravenna. All'inaugurazione erano presenti l’assessore ai servizi sociali Valentina Morigi, il personale della gestione associata dei servizi sociali, il presidente del Tribunale Bruno Gilotta, il giudice tutelare Cesare Santi e alcuni volontari che terranno aperto lo sportello. Lo sportello rimarrà aperto il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30 (telefono 0544-482489, mail sportelloads@comune.ra.it).

“Abbiamo pensato di istituire questo sportello – dichiara l’assessore Morigi – quale strumento di welfare partecipato. L’attività di sportello, affidata a volontari, rappresenta una scelta di coinvolgimento di cittadini per la condivisione responsabile del bene comune. Lo sportello fornisce le prime informazioni sull’istituto e sulle prassi da seguire per curare l’istanza al Tribunale, nonché orientamenti su ogni specifico caso. Si tratta di un accesso informale e riservato, in cui la persona interessata, un suo parente o anche un semplice conoscente può informarsi sulla natura dell’istituto e sulle pratiche burocratiche necessarie”.

In aggiunta agli istituti di tutela e curatela, già previsti dal codice civile per i casi di abituale infermità di mente, la figura dell’amministratore di sostegno (disciplinata dalla legge statale 6 del 2004 e dalla legge regionale 11 del 2009) si pone come strumento di aiuto e protezione per le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: dal semplice pagamento di una bolletta alla compravendita di un immobile. L’amministrazione di sostegno è in capo al giudice tutelare: l’amministratore designato riferisce a questa autorità per tutte le azioni svolte o da compiere, il tutto in accordo con la persona amministrata. L’amministrazione può ricadere su un parente, ma anche su di una persona esterna, a discrezione del giudice.

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