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Cronaca

Calcio, nuova ordinanza anti-alcol in vigore durante le partite del Ravenna

La nuova ordinanza prevede il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%

Sulla scorta delle valutazioni formulate dalle competenti autorità, una nuova ordinanza modifica da oggi, sabato 26 ottobre, i termini di un precedente provvedimento in materia di consumo e vendita di bevande alcoliche e/o contenute in bottiglie di vetro o lattine o altri contenitori atti a offendere in occasione delle partite del Ravenna Calcio considerate ad “alto rischio”, negli orari compresi fra almeno due ore prima e un’ora dopo le partite.

La nuova ordinanza prevede il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, nonché anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro; e il divieto di consumo di bevande con gradazione superiore al 5% e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Le date delle partite ad alto rischio saranno notificate agli esercizi interessati attraverso la Polizia locale.

Tali divieti sono in vigore all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie e si intendono riferiti a entrambi i lati delle stesse: via San Mama nel tratto tra via dei Bersaglieri e via Montenero; via Montenero; via Montanari nel tratto compreso tra via Montenero e via Cassino; via Cassino nel tratto compreso tra via Montanari e via Marconi; via Marconi nel tratto compreso tra via Cassino e viale Berlinguer; viale Berlinguer nel tratto compreso tra via Marconi e via Punta Stilo; via Punta Stilo nel tratto compreso tra via Berlinguer e via dei Bersaglieri; via dei Bersaglieri nel tratto compreso tra via Punta Stilo e via San Mama.

In un’area più esterna rispetto allo stadio vige invece il divieto per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, per i titolari degli esercizi commerciali e per i titolari dei chioschi artigianali di piadina, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

L’area coinvolta da questi divieti è quella delimitata dalla seguenti vie, sempre con riferimento a entrambi i lati delle stesse: via San Mama nel tratto compreso tra la rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta nel tratto compreso tra via San Mama e via Podgora; via Podgora nel tratto compreso tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi nel tratto compreso tra via Monte San Michele e via M. Pascoli; viale Berlinguer nel tratto compreso tra via Marconi e la rotonda Irlanda (con esclusione della zona per la quale vigono i primi divieti di cui detto) e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.

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