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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, ecco il nuovo decreto: tutte le novità su spostamenti, lavoro e multe

E' ufficialmente entrato in vigore il nuovo decreto legge relativo al Coronavirus, che definisce le misure di contenimento che potranno adottarsi nei prossimi mesi e che stabilisce le modalità di applicazione

E' ufficialmente entrato in vigore il nuovo decreto legge relativo al Coronavirus, che definisce le misure di contenimento che potranno adottarsi nei prossimi mesi e che stabilisce le modalità di applicazione. Restano in vigore, è bene specificarlo, le ordinanze regionali che in certi casi sono più "stringenti" rispetto allo stesso decreto. Nuove modifiche sono state predisposte rispetto alla bozza iniziale, e riguardano in particolar modo, le multe e i reati penali da contestare.

Innanzitutto, chiunque sia stato denunciato fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento, dovrà pagare una multa di circa 200 euro. E questo varrà per tutti. Il governo ha pubblicato le nuove "domande e risposta" aggiornate al decreto del 22 marzo. Il mancato rispetto delle norme di contenimento è punito con sanzioni amministrative che prevedono il pagamento di somme da 400 ai 3mila euro. Il mancato rispetto delle norme da parte di pubblici esercizi ed attività, oltre alla sanzione, fa scattare la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Le strutture ricettive non sono sospese dal decreto del 22 marzo. Pertanto è consentito a gestori e proprietari recarsi in hotel per sorveglianza, controllo impianti e attività di pulizie con personale dipendente.

Le persone in quarantena o positive al coronavirus che intenzionalmente si allontano dalla propria abiazione rischiano la reclusione. Qualora la condotta sia palesemente illecita, come nei casi di mancato rispetto della quarantena, "salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitto colposo contro la salute pubblica) o comunque più grave reato", la violazione della misura verrà punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Una valutazione della condotta che era stata suggerita anche dal procuratore di Lodi nei giorni scorsi. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

Le disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi avranno efficacia retroattiva. Tuttavia le sanzioni amministrative verranno applicate nella misura minima ridotta alla metà. Vengono ribadite "le limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". Dunque, frontiere semichiuse e Paese controllato ai confini. La circolazione delle persone sarà molto limitata e "motivata da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni". Scompare poi il metro di distanza nei casi di acquisti nei supermercati, le farmacie e tutte le attività che vendono generi di prima necessità. Spetterà al gestore "garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio".

Spostamenti

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Posso muovermi in città?
I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? 
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 11 marzo 2020.

Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?
Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Si può uscire per fare una passeggiata?
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.

È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.

Posso utilizzare la bicicletta? 
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità (consultare l’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020). È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto nella prossimità di casa propria. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
 Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Come si devono comportare i transfrontalieri?
I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?
Valgono le stesse regole previste per gli spostamenti sul territorio nazionale: ci si può recare all'estero, o si può tornare dall'estero, solo per esigenze lavorative, motivi di salute, di necessità, o per fare rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio. Il motivo dello spostamento può essere comprovato con autodichiarazione, come per gli spostamenti sul territorio nazionale. È tuttavia importante verificare, prima di partire, le misure adottate dalle autorità del Paese di destinazione e di quelli di transito e l’effettiva disponibilità dei mezzi di trasporto pubblico che si intendono utilizzare. Dal 17 marzo italiani e stranieri che entrano in Italia con il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale devono comunicare l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni.

La sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si estendono ai componenti del nucleo familiare eventualmente già presenti in Italia, nei confronti dei quali - in caso di comparsa di sintomi - la persona interessata dovrà comunque attuare tutte le misure di protezione raccomandate dall'operatore di sanità pubblica. Non sono tenuti agli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario coloro che entrano in Italia per comprovate esigenze lavorative (contatti d’affari, missione ufficiale e simili), da autocertificare nei modi di legge, e per un tempo non superiore a 72 ore (motivatamente prorogabili, da parte dello stesso interessato,  per un tempo ulteriore massimo di 48 ore). Questi nuovi obblighi non si applicano ai lavoratori transfrontalieri (vedere faq sui lavoratori transfrontalieri) e a coloro che entrano in Italia per esercitare, anche temporaneamente, una professione sanitaria.

Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? 
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.

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