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Cronaca

Parrucchieri, estetisti, gommisti fuori dal proprio Comune: si possono raggiungere?

La Regione, a seguito di un'interlocuzione con i Prefetti dell’Emilia-Romagna, ha acquisito questi orientamenti e chiarimenti in merito alle disposizioni del dpcm sulle misure anti-Covid

Nel pomeriggio di sabato il Governo ha apportato una modifica alle risposte alle domande frequenti (faq) in merito alla possibilità di spostamenti fuori dal proprio Comune per fare la spesa, aggiungendo anche tra le motivazioni di necessità "la maggior convenienza economica". E ora la Regione, a seguito di un'interlocuzione con i Prefetti dell’Emilia-Romagna, ha acquisito questi orientamenti e chiarimenti in merito alle disposizioni del dpcm sulle misure anti-Covid.

Spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa

Sul tema si è pronunciata con una specifica faq, appunto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale "Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati".

A tale riguardo, però, va sottolineato che nel concetto di "spesa" rientrano solo le spese per generi alimentari; che lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita è da considerarsi legittimo, alla luce del contenuto della faq in argomento, ove venga rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella faq. Infine gli spostamenti, così come declinati nella faq citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del dpcm 3 novembre 2020.

Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)

L’art. del dpcm 3 novembre 2020 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere esclusi dalle eccezioni de quibus gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetisti, a meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie. Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

Volontariato

Secondo una lettura congiunta delle disposizioni contenute nel dpcm del 3 novembre, della circolare ministeriale del 7 novembre scorso e delle faq governative, ed a seguito di chiarimento sul punto con il Ministero dell’Interno, si rileva che l'attività di volontariato deve essere intesa in senso lato, ricomprendendo non solo le attività connesse con la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, ma anche quelle che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
 

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