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Cronaca

Dopo quasi 100 anni cambia il Regolamento di Polizia urbana: tutte le modifiche

Dopo quasi un secolo dalla sua promulgazione - datata 1925 - e quasi due anni di discussione in commissione consiliare, martedì pomeriggio è stato votato il nuovo regolamento di Polizia urbana del Comune di Ravenna

Giornata storica per il Comune di Ravenna. Dopo quasi un secolo dalla sua promulgazione - datata 1925 - e quasi due anni di discussione in commissione consiliare, martedì pomeriggio è stato votato il nuovo regolamento di Polizia urbana del Comune di Ravenna. Il regolamento, con la relativa deliberazione di approvazione, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Ravenna per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi i termini di cui al successivo articolo 134.

“Il nuovo Regolamento di polizia urbana - afferma il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani - presenta due importanti elementi di natura politica. È un documento utile a tutta la città, ai suoi cittadini e alle imprese che, pur nel difficile momento che stiamo vivendo, possono trovarvi, una volta superata questa crisi socio-sanitaria, uno strumento che tutelerà ai massimi livelli il decoro e la sicurezza che diventano condizioni determinanti per il rilancio della città. Secondo elemento è il contributo da parte di tutti i gruppi consiliari durante un lungo percorso di confronto che ha portato ad un apprezzamento diffuso. L’obiettivo non era apporsi medaglie al petto, ma il bene della città attraverso il decoro, la tutela del suo patrimonio e soprattutto quella dei suoi abitanti. Quindi, è giustificato il lungo confronto, partito dalla maggioranza, che ha fatto proposte non per una sola parte politica, ma per l’intera città, poi esteso alla commissione, che ha svolto un importante lavoro, alle istanze sociali e, infine, al consiglio comunale. C’è stato il concorso di tutti e non c’è stato un gruppo politico che non abbia dato un contributo che ha rafforzato la proposta iniziale".

"Il regolamento è stato pensato sulla scorta del decreto Minniti, poi diventato legge 48, che ha introdotto degli strumenti in capo alle amministrazioni comunali consentendogli di mettere mano ai vecchi regolamenti di polizia urbana - prosegue Fusignani -. Pur nella complessità dell’obbiettivo il percorso è stato rallentato anche perché nell’ultimo anno ci sono stati un cambio di Governo, con la possibilità che cambiassero le basi sulle quali modificare il regolamento, e la pandemia. Questi stop, fortunatamente, non hanno impedito di arrivare all’approvazione che, per la delicatezza dell’argomento, è stata preceduta da un lavoro puntuale perché ogni singolo articolo ha meritato riflessioni su riflessioni".

"Il risultato finale è un regolamento equilibrato grazie proprio al lavoro collegiale. Un esempio è l’articolo 29, quello sull’utilizzo delle toilette dei pubblici esercizi per il quale è stato determinante il concorso del tavolo delle imprese, che ha fatto salvo il principio che tali toilette sono comunque a disposizione di cittadini e turisti, ma con tutele reali per gli operatori che vedono preservata la qualità del loro lavoro e della propria attività. Questa è la sintesi emblematica di come il confronto con le istanze sociali della città riesca a produrre effetti positivi per tutti - aggiunge -. Il nuovo regolamento è uno strumento che ridefinisce le regole di convivenza civile nella città tutelandola dal degrado e che si basa su tre assi importanti: educare, prevenire e reprimere".

"Il nostro compito era di evitare di cadere nella trappola di una deriva sicuritaria o, dall’altro lato, lassista. Siamo, invece, riusciti tutti insieme a scrivere un regolamento che tiene insieme, in perfetto equilibrio, le esigenze di rispetto della legalità con gli aspetti sociali e umanitari che sono tipici della nostra comunità e di una società moderna che si deve confrontare con l’apporto di altre culture. Manteniamo la nostra tradizione di città accogliente, attenta agli aspetti sociali e umanitari, ma ferma nel rispetto della legalità. Una tradizione millenaria che, non a caso, ci ha visto anche capitale di imperi e lo sarà anche in questa occasione, perché credo che questo strumento, non copiato da altre realtà, ma studiato e pensato apposta per Ravenna introduca elementi di modernità che faranno scuola nel Paese", chiosa.

Conclude Fusignani: "Desidero ringraziare la Giunta per l’apporto che i colleghi assessori hanno dato, ognuno per il proprio ambito; la maggioranza per il supporto; la commissione per il grande lavoro svolto anche in difficili condizioni dovute alla pandemia e il consiglio comunale per l’importante contributo. Ieri abbiamo approvato uno degli strumenti, che ho l’onore e l’onere di aver portato a compimento, più importanti di questa consiliatura e abbiamo scritto, senza enfasi, una pagina di storia della nostra comunità. Una pagina che abbiamo scritto tutti insieme come istituzione nel suo complesso, maggioranza e opposizione perché tutti abbiamo pensato alla città, al territorio e ai suoi bisogni. A maggior ragione oggi in questo momento di difficolta”.

Le reazioni

“Una precisa ‘bussola di riferimento quotidiana’ al servizio dei cittadini, capace al tempo stesso di rendere per i turisti la città bella, accogliente e pulita trasmettendo sicurezza, serenità e ospitalità responsabile”. Tutto questo sarà il nuovo Regolamento di Polizia urbana secondo la capogruppo del Partito repubblicano italiano Chiara Francesconi, che ha tenuto a sottolinearne anche “l’utilità per la sicurezza dei nostri imprenditori e per mettere a sistema norme e regole che aiutino le imprese a operare in un contesto sereno e chiaro. Il lavoro di creazione e stesura del regolamento, dopo ben 95 anni dall’ultimo, ha comportato un lungo periodo di gestazione – ha evidenziato la consigliera, ringraziando, ciascuno per il proprio apporto, il vicesindaco Fusignani, i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, i dirigenti della Polizia locale e i tecnici comunali, il personale di segreteria e le associazioni di categoria - Normare i cambiamenti civili, sociali e politici nel senso ampio del termine avvenuti negli ultimi 100 anni non è certo un compito facile. Ragionare sul rapporto oggi sempre più complesso fra etica della responsabilità, vulnerabilità, devianza, reato in una società che nell’arco del ventesimo secolo si è estremamente frammentata e diluita in ordine a logiche spesso distanti da quelle ‘comunitarie’, solidaristiche e di reciproco rispetto ha dovuto comportare da parte nostra un impegno verso i cittadini che rappresentiamo ancora più costante e profondo, che a volte ci ha condotto a un ripensamento anche di alcune nostre conoscenze pregresse”.

"Come Repubblicani - ha messo in luce l’esponente dell’Edera - rivendichiamo fino in fondo la ricerca di un equilibrio fra due profondi valori” ritenuti “riferimenti fondamentali: il rispetto delle regole da una parte e una visione umana e umanizzante della nostra società dall’altra, frutto di una radicata posizione di centrosinistra a tutela della serena convivenza di una comunità e dei sempre più diversi gruppi sociali. Il nostro impegno è stato quanto più possibile di inserire regole chiare che abbiano pochi margini di interpretazione, affinché il Regolamento non sia uno strumento da impugnare ma una precisa ‘bussola di riferimento quotidiana’ per i cittadini”.

La consigliera Francesconi ha messo in luce poi gli aspetti rilevanti del nuovo strumento normativo per le attività economiche: “Come città turistica e culturale, che sempre più deve lavorare in termini di accoglienza, il Regolamento ci responsabilizza anche nei confronti di chi accoglieremo: è fondamentale che la nostra città risulti non solo bella, accogliente e pulita, ma che trasmetta sicurezza, serenità e ospitalità responsabile. Fa piacere che proprio dalle associazioni di categoria arrivi un messaggio di approvazione anche in termini di strumento utile alla sicurezza dei nostri imprenditori e alla sistematizzazione di norme e regole che aiutino le imprese a operare in un contesto sereno e chiaro”.

"Il regolamento di polizia urbana partorito martedì si è avvalso di due determinanti ausili ostetrici: essere stato tecnicamente concepito e costantemente assistito, durante il lungo travaglio, dal comando della polizia municipale; aver recepito una serie di correttivi non solo della maggioranza, ma anche e soprattutto dell’opposizione, che l’hanno parzialmente preservato da inquinamenti politici - attacca Alvaro Ancisi - Lista per Ravenna vi ha concorso con alcuni emendamenti strategici, gli ultimi tre approvati all’unanimità in corso di seduta. Il nostro giudizio di astensione non significa certo che il regolamento sia tutto oro, come lo si vuol vendere. Se brilla delle suddette insolite luci, se ne prenda se mai esempio per il futuro. In effetti, il neonato regolamento porta almeno quattro palle al piede, avendo la maggioranza stroncato, pur col voto favorevole di tutta l’opposizione, gli altrettanti emendamenti proposti ieri la Lista per Ravenna a tutela di valori fondamentali della pubblica amministrazione. Viola di conseguenza l’art. 41 della Costituzione sulla libertà dell’impresa economica, limitabile solo con legge, la norma che non affida ai titolari di bar, ristoranti e negozi stabilire se e come i cani accompagnati ai loro clienti possano accedere al loro esercizio. Altrettanto può dirsi per la norma che impone agli esercenti di consentire l’uso delle toilette anche agli estranei. In entrambi i casi, due altri emendamenti di Lista per Ravenna accolti sono riusciti a limitare il danno: l’obbligo per i cani di indossare sempre la mascherina è sparito infatti dal testo, restando il rinvio ad altri “regolamenti comunali” di cui è almeno dubbia la valenza in presenza di questo nuovo regolamento che disciplina organicamente la materia; mentre l’obbligo di far usare le toilette a chiunque è stato di fatto “smontato” lasciando decidere ai titolari degli esercizi quando ciò sia incompatibile con il decoro della loro attività o le nuoccia. E ancora. Il divieto di consumare bevande alcoliche in spazi pubblici fissato per la zona stazione/giardini Speyer avrebbe dovuto riguardare anche l’altra zona, riconosciuta anch’essa problematica per l’ordine pubblico dal regolamento stesso, di una parte di via Gulli e dintorni ben circoscritta. Molto scorretto è infine che su questo stesso divieto in zona stazione la Giunta comunale abbia voluto riservarsi di disattivarlo permanentemente, di fatto annullandolo, in casi particolari sottoposti esclusivamente al suo giudizio di parte politica. Bastano queste quattro dimostrazioni per dire che il lupo perde il pelo, ma non il vizio? Crederlo è un peccato, ma forse ci si prende".

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 5 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Il presente regolamento interviene per prevenire e contrastare: le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a e b che precedono; le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Il regolamento persegue, inoltre, il conseguimento di misure volte ad ottenere il divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. A tal fine, gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto dei predetti scopi.

Art. 6 - Intralcio alla pubblica viabilità ed alterazione del decoro urbano.

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico è vietato: compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, tra cui, soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi preposti; compiere atti di pulizia personale esponendo parti intime del corpo; passeggiare o intrattenersi, a torso nudo o in costume da bagno, nelle vie o nelle aree pubbliche a eccezione delle immediate pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici; mettere in atto comportamenti pericolosi o molesti nei confronti degli altri utenti all’interno delle aree pubbliche o in quelle comunque destinate alla circolazione e al pubblico passaggio, e, in particolare, sedersi, sdraiarsi per terra o comunque impedire o disturbare la libera circolazione, facendo la questua, con o senza raccolta firme, vendendo merci oppure offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli; utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce. E’ altresì vietato ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione della presente lettera, l’accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l’attività di meretricio per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

Chiunque viola queste disposizioni (tranne quella relativa alla prostituzione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro e gli oggetti o gli animali utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca. Chiunque viola le disposizioni relative alla prostituzione è soggetto alla sanzione amministrativa da 400 a 500 euro il cui pagamento in misura ridotta è quantificato in 400 euro. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 7 - Incuria, degrado ed occupazione abusiva di immobili e terreni

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, i proprietari, ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia, hanno l’obbligo di mantenere in condizioni decorose gli edifici, i fabbricati, come pure terreni, parchi e giardini privati, e debbono adottare accorgimenti idonei, quali recinzioni o chiusura di varchi tramite muratura e altri artifici, atti a impedire o rendere, quantomeno, difficoltosa, ogni forma di invasione e occupazione da parte di terzi previo pratica all’ufficio edilizio del
Comune nel caso in cui le opere siano soggette a comunicazione e/o permesso. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro.

Art. 8 - Acquisto e consumo di sostanze stupefacenti

Fatte salve le norme previste dalle leggi speciali in materia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato l’acquisto o il consumo di sostanze stupefacenti o psicotropecomprese nelle tabelle I, II, III e IV previste dall’art. 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e sue successive modificazioni e integrazione. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, oltre che alle sanzioni previste dalle leggi speciali in materia, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro.

Art. 9 - Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato insudiciare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali, come pure elementi di arredo urbano quali panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili; in particolare, è vietato disegnare, apporre scritte o simboli con pennarelli, vernici o altri materiali in grado di fissarsi, anche se non permanentemente. Al fine di prevenire il danneggiamento e/o il deterioramento è vietato sedersi o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, inferriate ed altri beni pubblici, o anche privati, posti con libero accesso dal suolo pubblico. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che per i contenuti sono volte a sostenere le discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere ed ogni forma di discriminazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro e gli oggetti utilizzati possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 10 - Esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato, nell’esercizio di qualsiasi attività, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. La cottura di alimenti all’aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino in maniera incontrollata verso luoghi pubblici o privati mentre le accensioni di stoppie, foglie e sterpi sono consentite solo ed esclusivamente nell’esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni vigenti in materia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.

Art. 11 - Manutenzione e pulizia di immobili e terreni, rimozione di accumuli nevosi

Fatte salve le norme speciali in materia, i proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di edifici e fabbricati, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili nonché di infissi, finestre, porte, balconi e altre parti accessorie visibili dall’esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli. Debbono, inoltre, curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e potatura delle piante nonché, in caso di accumuli nevosi, assicurarne la rimozione da tetti, cornicioni e altre parti pendenti e spalarla da marciapiedi e passaggi prospicienti le loro proprietà. I proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di immobili uso commerciale temporaneamente non locati devono provvedere a rendere decorosamente coperte le vetrine, tenuto conto del contesto urbano di ubicazione dell’immobile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro.

Art. 12 - Oggetti sospesi, liquidi e polveri

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato collocare oggetti sospesi quali vasi, fioriere e simili, privi di adeguati fissaggi atti ad evitare la caduta accidentale e garantire la sicurezza delle persone. È vietato produrre lo stillicidio o sversamento di acqua o altri liquidi ovvero provocare l’emissione di polveri o di altro materiale, anche scuotendo tappeti, tovaglie e simili, in modo tale da arrecare molestia ad altri oppure da insudiciare la pubblica via o le aree di uso pubblico. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro.

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro

Art. 13 - Convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro

Il presente regolamento garantisce la civile convivenza salvaguardando le condizioni di ordinata vivibilità e tutelando la pulizia ed il decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico e, più in generale, dell’intero territorio comunale, assicurando a tutti l’ottimale ed ordinata fruizione degli spazi pubblici.

Art. 14 - Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le norme speciali in materia, è vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia o il decoro di edifici e abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume. Nelle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani, considerati di interesse artistico o storico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è vietato l’utilizzo delle superfici private tale da esporre alla pubblica vista alterazioni dello speciale decoro dell’area, con comportamenti quali destinare spazi visibili all’aperto ad autorimessa per veicoli, rimessaggio, lavanderia, deposito merci o arredi casalinghi, legnaie e altre funzioni prettamente tipiche di locali chiusi quali garage e cantine. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.

Art. 15 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall’ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili. Su suolo pubblico o area pubblica o di pubblico uso sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi o altri oggetti salvo per i casi di manifesta emergenza. Al di fuori degli spazi appositamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni permanenti di strade o aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli. Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi e aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro e gli oggetti utilizzati possono essere rimossi a spese dei contravventori. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 16 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Fatte salve le norme del codice della strada e del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, e il diritto di gioco sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che possono arrecare intralcio o disturbo alla collettività, come pure quelli che possano costituire fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti. Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro e gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca. Gli oggetti o le somme di denaro, costituenti premio o posta di giochi e scommesse di cui al comma 2 del presente articolo, vengono comunque sequestrati ai fini di confisca, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 17 - Conduzione di animali in aree pubbliche o di pubblico passaggio

Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni, in particolare le norme di cui all’articolo 21 del vigente “Regolamento per la tutela del benessere degli animali” del Comune di Ravenna, nonché quanto previsto dal codice penale e dal codice della strada, la conduzione o l’accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario, o del detentore a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, quali guinzagli, briglie e simili e, in caso di necessità, anche di ulteriori dispositivi, quali museruole e assimilabili, atti ad assicurare, in modo certo, l’inoffensibilità altrui dell’animale.

In particolare il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti o degli organi di vigilanza; affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Deve essere inoltre garantita la nettezza degli spazi percorsi – ivi compresi i beni di proprietà di terzi quali, i muri di affaccio degli stabili, dei negozi o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via – intervenendo, nel pieno rispetto del benessere animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e al relativo conforme smaltimento delle deiezioni o altre evacuazioni prodotte dall’animale, nonché curando la tempestiva pulizia dell’area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro.

Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 18 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni o riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Art. 19 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia. L’utilizzo di prodotti pirotecnici è vietato nelle aree sensibili quali quelle immediatamente adiacenti a luoghi di cura, luoghi di culto, luoghi destinati alla cura o al ricovero degli animali. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 500 euro il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in 250 euro dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro. Qualora le emissioni sonore siano prodotte da strumenti, dispositivi acustici o congegni di qualsiasi altra specie comunque denominati, questi possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 20 - Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori

È vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 00,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 21 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, e ferma restando l’applicazione dell’art. 20 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili di turbative alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone, i titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili o comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell’esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela così come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all’abbandono di bicchieri, contenitori e simili. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da 400 a 500 euro il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in 400 euro dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.

Art. 22 - Limitazioni degli orari di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche per gli esercizi pubblici, le attività commerciali ed artigianali

Ai sensi dell'articolo 50 comma 7ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è vietata, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la vendita, anche per asporto, e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al di fuori delle aree appositamente attrezzate dei pubblici esercizi: nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini; nell’area ricompresa all’interno di via Tommaso Gulli, largo Zamenhof, via Eraclea, Via Nicolodi, via Lissa e via Aquileia. Nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini sono, inoltre, vietate le attività di erogazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate meramente attraverso distributori automatici, senza la stabile presenza di operatori o responsabili nei locali in cui sono collocati i distributori, tali da non consentire alcun controllo sul comportamento della relativa clientela ed utenza. Gli esercizi e le attività soggette a limitazione sono tenute ad informarne la clientela mediante l’esposizione, all’ingresso, di un’apposita cartellonistica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 500 euro il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in 400 euro dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.

Art. 23 - Divieto di consumo di bevande alcoliche contenute in qualsiasi contenitore e di alimenti e bevande forniti in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari atti ad offendere in alcune zone della città o nel corso di particolari eventi

Ai sensi dell'articolo 50 comma 7ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatte salve le aree appositamente attrezzate degli esercizi, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi contenitore, negli spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio della zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed ai giardini Speyer, circoscritta dalle vie Pallavicini, Carducci, Roma e Farini. Chiunque viola le disposizioni le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 200 a 500 euro il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è quantificato in 200 euro dalla Delibera della giunta Comunale PG 94273/PV 430 del 30 settembre 2008.

Art. 24 - Deroghe
Ai divieti di cui agli articoli 23 e 24, sono ammesse deroghe: temporanee, da adottarsi con motivato provvedimento dirigenziale; permanenti, subordinate alla sottoscrizione di accordi con l’amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La violazione degli impegni assunti con l’accordo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall’accordo stesso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro.

Art. 25 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione od associazioni hanno l'obbligo di: sensibilizzare gli avventori ed esporre idonea cartellonistica predisposta
dall’amministrazione comunale per informare gli avventori sui comportamenti da tenere all’interno ed all’esterno del locale e delle relative sanzioni in cui incorreranno nel casso di inosservanza di tali norme; sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti; svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza; mantenere liberi gli spazi, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento; predisporre, in concomitanza ad intrattenimenti musicali od altre manifestazioni rilevanti, un adeguato servizio di osservazione e vigilanza all’esterno dei locali con il compito di monitorare l’ambiente e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche (Referenti per la sicurezza - street tutor).

Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 a 450 euro. Della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.

Capo IV - Disciplina delle professioni e delle attività lavorative

Art. 26 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa. Divieto di asporto e di utilizzo di carrelli della spesa al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali

Fatte salve le norme del codice penale, sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, ogni locale utilizzato per l’esercizio di attività professionale e lavorativa aperto al pubblico o visibile al pubblico ed alla pubblica via deve garantire idonee condizioni di pulizia nonché essere mantenuto e tinteggiato in modo tale da non arrecare pregiudizio al decoro cittadino e all’abitato circostante. Fatte salve le norme del codice penale o della strada, è vietato l'utilizzo di carrelli per la spesa al di fuori delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali. Gli esercenti hanno l'obbligo di adottare idonee misure atte a evitare l'asporto dei carrelli di loro proprietà al di fuori delle aree di pertinenza del proprio esercizio, così come debbono provvedere al loro recupero qualora vengano rinvenuti al di fuori delle stesse. Gli esercenti che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 a 150 euro.

Art. 27 - Negozi per soli adulti

Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza, avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all’esterno dei locali dell’esercizio o negozio, i prodotti messi in vendita. Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. È vietata la pubblicità dell’esercizio commerciale o locale di vendita in prossimità di scuole, asili, luoghi di culto così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro e della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.

Art. 28 - Obbligo di vendita delle merci esposte

Fatte salve le norme speciali in materia e relative prescrizioni e al di fuori della ipotesi di cui al seguente comma, non può essere rifiutata la vendita delle merci esposte, che deve avvenire al prezzo indicato; qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti a scopo decorativo o complementare, è obbligatorio segnalare che detti articoli non sono in vendita. È vietata la vendita delle bevande alcoliche alle persone in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.

Art. 29 - Servizi igienici per il pubblico

Fatte salve le norme sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, gli esercenti i pubblici esercizi e, in generale, le attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati alla clientela, hanno l’obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione ed in decorose condizioni di pulizia; i medesimi esercenti debbono, inoltre, consentirne l’utilizzo a chi ne faccia richiesta, senza subordinare la fruizione all’acquisto di beni o servizi, fatte salve le ipotesi in cui tale obbligo, per motivata valutazione del titolare dell’esercizio o attività, comporti un fondato pericolo per il decoro dell’attività, oppure, quando tale utilizzo interferisca o crei nocumento allo svolgimento dell’attività di impresa. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro.

Art. 30 Modalità di esposizione delle merci all’esterno di negozi o su suolo pubblico

Fatte salve le norme del codice della strada e sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti ovvero emanare odori fastidiosi o molesti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro e della violazione viene data comunicazione al competente servizio comunale per l’eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell’autorizzazione all’attività.

Art. 31 - Aree escluse dall’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

Fatte salve le norme del codice della strada e sanitarie ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il patrimonio storico, archeologico ed ambientale, è vietato agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti zone (allegato 3): a. arenile demaniale del territorio comunale; b. lungo le strade provinciali e statali; c. all’interno dei cartelli di località di “Ravenna” e di “Classe"; d. dal 1 maggio al 30 settembre, nelle frazioni balneari delimitate dai relativi cartelli di località e lungo le seguenti strade ed aree adiacenti: via Spallazzi, nel tratto ricompreso tra Casalborsetti e Marina Romea; viale Italia e via Baiona, nel tratto ricompreso tra Porto Corsini e Marina Romea; viale della Pace e viale Cristofono Colombo, nel tratto ricompreso tra Punta Marina e Marina di Ravenna; viale Manzoni, a Lido Adriano; viale Vespucci e via Bagnacavallo, nel tratto ricompreso tra Lido di Classe e Lido di Savio; e. nelle frazioni di Castiglione, San Pietro in Vincoli, Piangipane, Mezzano e Sant’Alberto, delimitate dai rispettivi cartelli di località, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale; f. nelle frazioni di Casalborsetti, Marina di Ravenna e Punta Marina, delimitate dai rispettivi cartelli di località, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale. È inoltre vietato l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante in aree: a. prive di pavimentazione od asfaltatura o comunque polverose; b. adiacenti ad attività od insediamenti produttivi, con esalazioni di gas e fumi; c. adiacenti ai cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani; d. adiacenti a cantieri edili in attività; e. limitrofe ad allevamenti zootecnici, voliere per uccelli, letamai ovvero caratterizzate da alta concentrazione di animali domestici. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 32 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Fatte salve le norme del codice della strada ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, l’attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo nei confronti di persone fisiche, non impegnate nella conduzione di veicoli; è vietata l’apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta, così come il lancio o l’abbandono su aree pubbliche, arredi urbani ed in generale quando il lancio o l’abbandono sono eseguiti con modalità che possono arrecare pregiudizio alla pulizia del suolo o turbative alla circolazione. È sempre vietata l’apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o sulla segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione am- ministrativa del pagamento di una somma da 150 a 450 euro. e Gli oggetti utilizzati per commettere la violazione possono essere sequestrati ai fini di confisca ovvero e vengono comunque rimossi a spese dei contravventori. 4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, con- vertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

Capo V - Disciplina delle condizioni di sovraffollamento

Art. 33 - Finalità

Le presenti norme si prefiggono il precipuo fine di contrastare il sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell’occupazione di altri locali con destinazione d’uso diversa da quella abitativa.

Art. 34 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Ferma restando l’applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell’abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore rispetto a quello risultante dall’applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale (Ministro della sanità) del 5 luglio 1975. La presenza di minori di anni 14 appartenenti allo stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di due, compresi quelli in affido, non è considerata ai fini del presente regolamento. Qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto ad abitare nell'alloggio e le peculiarità degli immobili medesimi non consentano una valida soluzione del problema abitativo, sarà valutata la deroga agli standard abitativi di cui al presente articolo. 5. L’organo di Polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, diffida, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l’immobile dalle persone eccedenti nel termine di tre giorni. La diffida viene inviata anche al proprietario dell’immobile. In caso di inottemperanza alla diffida, l’organo di Polizia trasmetterà immediatamente al Dirigente competente gli esiti del sopralluogo per l’emissione dell’ordinanza di sgombero dell’immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano. Della violazione rispondono, in concorso, chi ha la disponibilità materiale dell’immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 5, non si sia attivato per l’effettivo rispetto dei parametri indicati nel comma 2, per quanto di sua possibilità. Fatte salve le eventuali violazioni di specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro per ogni persona in eccedenza rispetto ai parametri indicati nel decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Art. 35 - Occupazione ad uso abitativo di altri locali

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalle leggi speciali in materia e dal regolamento edilizio del Comune, è vietato l’utilizzo, al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.) e dei locali aventi una destinazione d’uso diversa da quella abitativa (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.).
L’organo di Polizia che ha proceduto all’accertamento dei locali di cui al punto precedente, procederà secondo quanto prescritto dall’articolo 34, commi 5, 6 e 7. Gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi accertamenti vengono trasmessi anche al Settore Urbanistica - Edilizia per i provvedimenti di propria competenza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 150 euro, per ogni persona trovata ad alloggiare nei locali di cui al comma 1.

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