rotate-mobile
Cronaca

Dpcm Natale, chi si può spostare anche durante le feste? Tutte le deroghe

Chi potrà spostarsi anche dopo il 21 dicembre? E in quali circostanze? Il governo ha pubblicato sul proprio sito le Faq, le risposte alle domande più frequenti

Chi potrà spostarsi anche dopo il 21 dicembre? E in quali circostanze? Il governo ha pubblicato sul proprio sito le Faq, le risposte alle domande più frequenti, per il periodo di Natale facendo così chiarezza sulle disposizioni contenute nel dpcm del 3 dicembre 2020 e nel decreto n.158 del 2. Proprio con quest’ultimo provvedimento, l’esecutivo aveva disposto lo stop alla mobilità tra le regioni - comprese quelle in zona gialla - dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. In questo periodo, si legge nel testo, è vietato “ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”, mentre nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1  gennaio 2021  “è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia  autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.

Insomma, a prescindere dal colore delle proprie regioni nel periodo di Natale ci si potrà spostare solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità nonché per tornare nell’abitazione in cui si risiede o si è stabilito il domicilio. Nei giorni clou delle festività sarà poi vietato anche spostarsi dai Comuni: l’obiettivo (dichiarato) è ovviamente quello di rendere difficili festeggiamenti, cenoni e rimpatriate.

Quando ci si può muovere anche dopo il 21?

Ma in quali occasioni ci si potrà muovere anche dopo il 21 dicembre? In sintesi, si può derogare al divieto di spostamento nei seguenti casi: 

- per far rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
- per ricongiungersi con il coniuge/partner se il luogo coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione;
- per trascorrere le feste con i figli minorenni nei casi previsti dalla legge;
- per prestare assistenza a persone autosufficienti.

Il ricongiungimento con il coniuge partner anche dopo il 21 dicembre

Sarà consentito il ricongiungimento tra coniugi o “affetti stabili” che abitano in città diverse? Nelle Faq si fa il seguente esempio: “Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?". "Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione".

I concetti di residenza, domicilio e abitazione

Bisogna fare dunque un piccolo preambolo, specificando cosa si intende con questi tre termini. La residenza, si legge nelle faq, “è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento”. E fin qui nulla di nuovo. “Il domicilio è invece definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza”. Quanto al concetto di abitazione, non c’è una “precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze”. 

Il governo spiega a questo proposito che “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”. Ricapitolando, sarà possibile ricongiungersi con il proprio coniuge o partner solo se il luogo “coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”, laddove il concetto di abitazione viene definito come un luogo dove si abita anche con periodicità in alcuni periodi dell’anno. 

Seconde case

Quanto alle seconde case nelle Faq vengono chiariti due dubbi. "Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli? La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.
Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre)”.

Gli spostamenti per andare a trovare i propri amici o congiunti

E per quanto riguarda i congiunti e gli amici?  A questo proposito nelle faq viene precisato che “gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021”. 

Viceversa, “nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune”. Sarà dunque vietato andare a trovare i genitori anziani, a meno che la casa in cui vivono non corrisponda alla nostra residenza/domicilio o abitazione. 

Dpcm Natale: le deroghe previste

Una deroga è invece concessa ai genitori separati o affidatari che possono spostarsi anche tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per trascorrere le feste con i figli minorenni: si tratta infatti di spostamenti che rientrano tra quelli motivati da “necessità” e pertanto non soggetti a limitazioni. Ci si potrà spostare anche per dare assistenza a persone non autosufficienti. In questo caso, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione” ci si potrà muovere anche nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Nell faq viene comunque specificato che non sarà possibile “spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria”. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Dpcm Natale, chi si può spostare anche durante le feste? Tutte le deroghe

RavennaToday è in caricamento