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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

"Da lunedì Emilia Romagna in zona bianca": le novità per bar, ristoranti e spostamenti

Le libertà che man mano si stanno ripristinando "ce le siamo guadagnate a suon di sacrifici, anche di tanti operatori sanitari che continuamente ringraziamo", sottolinea Donini

In Emilia-Romagna i dati sul Covid "sono in netto miglioramento e avremo la zona bianca sicuramente da lunedì", però "non abbiamo finito di contrastare la pandemia e dobbiamo rendercene conto". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. Le libertà che man mano si stanno ripristinando "ce le siamo guadagnate a suon di sacrifici, anche di tanti operatori sanitari che continuamente ringraziamo", sottolinea Donini: dunque "dobbiamo godere di questa libertà con un senso di responsabilità che comunque tenga conto del fatto che la pandemia c'è ancora".

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

Gli spostamenti sono consentiti senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento stesso, verso altre località della zona bianca; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Verso località della zona gialla sono consentiti senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.

Gli spostamenti verso tutto il territorio nazionale sono consentiti, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde Covid-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma anche fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, numero 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde Covid-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle 5 alle 24, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le 24. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

Per chi si trova in quarantena o in isolamento vige il “divieto assoluto” di uscire di casa. Per chi si trova in quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19 è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per i bambini sotto i 6 anni di età; per persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; per operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

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