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Cronaca

Green Pass obbligatorio al lavoro: chi non ce l'ha perde lo stipendio, ma non sarà sospeso

Green Pass obbligatorio anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni. Via libera anche ai tamponi calmierati non solo nelle farmacie, ma anche nelle strutture convenzionate

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre al 31 dicembre. Il provvedimento è quindi in vigore da mercoledì 22 settembre. Se alcuni passi sono quindi già operativi ricordiamo che - per dar tempo ai datori di lavori di adeguarsi alle disposizioni - l'obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.

Green Pass, cosa cambia

Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà quindi l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Tuttavia, rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, i lavoratori che ne saranno sprovvisti non percepiranno lo stipendio, ma non ci saranno sospensioni o licenziamenti. Via libera anche ai tamponi calmierati non solo nelle farmacie, ma anche nelle strutture convenzionate. Green Pass obbligatorio, infine, anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e testimoni.

Green Pass obbligatorio punto per punto

  •     Rimane la sospensione dello stipendio già dal primo giorno, ma non le sanzioni disciplinari.
  •     La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di   formazioneo di volontariato presso le amministrazioni pubbliche e private anche sulla base di contratti esterni.
  •     Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea certificazione medica.
  •     I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, individuando con atto formale i soggetti  incaricati dell'accertamento.
  •     Chi è sprovvisto della certificazione verde Covid-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.
  •     Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata è prevista sostituzione con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
  •     In caso di violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro senza Green Pass si rischiano multe fino a 1500 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto sulla base delle comunicazioni inviate dai soggetti incaricati all'accertamento.
  •     Menzione a parte per la giustizia: il Green Pass è richiesto a magistrati ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari, e ai componenti delle commissioni tributarie. Esenti coloro che accedono ai palazzi di giustizia ma estranei alle amministrazioni come avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti dei processi. 
  •     Cambia anche la durata del Green Pass, esteso fino a 12 mesi per i vaccinati e i guariti dal Covid. Tuttavia il Green Pass sarà valido dal giorno stesso della vaccinazione e non più dopo i 15 giorni dalla somministrazione del vaccino.
  •     I tamponi rapidi saranno a prezzo calmierato nelle farmacie e in tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e  autorizzate  dalle regioni alla somministrazione  di  test antigenici fino al 31 dicembre.

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