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Cronaca

In piazza contro il ddl Pillon, i consiglieri di maggioranza: "Proposta da respingere"

Il ddl Pillon fa discutere anche a Ravenna: i gruppi consiliari di maggioranza, infatti, hanno depositato un ordine del giorno, mentre è già prevista una manifestazione

Il ddl Pillon fa discutere anche a Ravenna: i gruppi consiliari di maggioranza, infatti, hanno depositato un ordine del giorno che chiede alla Giunta Comunale e al Sindaco di contrastare nelle sedi opportune le proposte contenute nel disegno di legge Pillon in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità, anche sensibilizzando tutti i parlamentari emiliano romagnoli su questo tema e approvando la risoluzione dell’Assemblea legislativa che impegna la Giunta Regionale a sostenere le ragioni di chi non condivide i contenuti della proposta del senatore leghista Pillon.

“Il Ddl Pillon non solo ignora le esperienze maturate nel corso degli anni nell'ambito del diritto di famiglia, ma tende a costruire una serie di ostacoli (si veda la mediazione obbligatoria onerosa) che, di fatto, rendono la separazione più onerosa per il coniuge più debole (che, statistiche alla mano, è quasi sempre donna). Il coniuge più debole viene ulteriormente penalizzato con l'abolizione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ma non solo - spiegano i capigruppo di maggioranza Patrizia Strocchi (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Articolo 1-Mdp), Chiara Francesconi (Pri) e Daniele Perini (Ama Ravenna) - Gli errori di questo disegno, che fa carta straccia delle Convenzioni Internazionali come quella di Istambul e quella di New York, purtroppo non si fermano qui: viene prevista la mediazione obbligatoria anche nei casi di violenza. In nome di una visione che ruota attorno alle figure adulte vengono pregiudicati i bisogni e le esigenze dei minori che sono le figure deboli per antonomasia nei procedimenti di separazione poiché il Ddl Pillon prevede tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore senza distinzioni di età. Riteniamo che i magistrati debbano avere la possibilità di decidere nel merito senza invece introdurre dannosi automatismi che rischiano di aprire ferite incalcolabili ai figli dei genitori separati. Siamo convinti che questa proposta di legge sia inemendabile sotto tutti i profili e che pertanto vada respinta".

A Ravenna l’appuntamento per dire "no" al Disegno di Legge Pillon è per sabato 10 novembre dalle 15.30 alle 18.00 nella Piazzetta Unità d’Italia, su iniziativa di Udi, Linea Rosa, Casa delle Donne, Donne Cgil, D.i.Re, Fmp, Din. Sarà un appuntamento colorato di nero e di fucsia.

I punti cardine del ddl Pillon

Cardine del disegno di legge Pillon è l'introduzione della mediazione familiare obbligatoria. L'articolo 7 stabilisce per le coppie con figli che decidono di separarsi il ricorso obbligatorio a un mediatore che li aiuti a trovare un accordo nell'interesse dei minori. Il primo incontro sarà gratuito, gli altri invece saranno a pagamento sulla base di tariffe stabilite dal Ministero della Giustizia. 

L'articolo 10 invece prevede che, in caso di separazione consensuale, i genitori di figli minori debbano indicare nel ricorso un "piano genitoriale concordato" tramite il quale padre e madre "saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale che riguardi i tempi e le attività della prole e i relativi capitoli di spesa". Pena la nullità del procedimento. In questo "piano genitoriale" vengono elencati e predispoti "i luoghi abitualmente frequentati dai figli", "scuola e percorso educativo del minore", "eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative", "frequentazioni parentali e amicali del minore", "vacanze normalmente godute dal minore". Nel piano inoltre "deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in maniera proporzionale al proprio reddito". Sparisce quindi l'assegno forfettario di mantenimento, sostituito da una cifra calcolata ad hoc sui bisogni dei figli. 

L'articolo 11 stabilisce che "indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori", il minore "nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuato con il padre e con la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossiblità materiale". Salvo diverso accordo tra le parti, ai figli dovranno passare non medo di dodici giorni al mese, pernottamenti compresi, presso il padre e presso la madre, "salvo comprovato e motiviato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore". La prole ha inoltre "diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Il giudice può stabilire il doppio domicilio del minore presso l'abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute".

Nel testo si stabilisce l'esigenza di "superare la concezione nominalistica dell'alienazione genitoriale", considerando che "in molti casi si manifesta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori". L'alienazione parentale, teoria introdotta negli anni Ottanta dallo psichiatra forense americano Richard Gardner, è un concetto tutt'ora controverso e non compare nel Manuale diagnistico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5), considerata la principale fonte di disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta in tutto il mondo, come ricorda Il Post, anche se capita spesso che venga presa in considerazione nelle aule di tribunali, Italia compresa.

Nell'articolo 17 si stabilisce che il giudice possa adottare provvedimenti "nell'esclusivo interesse del minore anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi". Il giudice quindi può disporre d'urgenza "la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriali" al genitori che "abbia tenuto a condotta pregiudiziale" e "in ogni caso", il giudice può disporre "il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata", ad esempio una casa famiglia, "previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore". 

"I tentativi di alienazione, le false denunce e i tentativi di condizionamento psicologico del minore - ha detto Pillon - saranno punite nei casi più gravi con il risarcimento del danno e la perdita della responsabilità genitoriale. La riforma non andrà invece a modificare le attuali norme in materia di mantenimento dell'ex coniuge più debole e quelle di prevenzione e contrasto della violenza endo-familiare che dunque rimarranno in vigore".

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