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Cronaca

Nuovo Dpcm, le disposizioni punto per punto. Il premier Conte: "Non è un coprifuoco. Vogliamo un Natale sereno"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiega così il nuovo dpcm firmato domenica per arginare la diffusione del covid-19

"Con questo quadro di misure confidiamo di poter affrontare più distesamente il mese di dicembre. Vorremo arrivare al Natale con predisposizione d'animo serena". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiega così il nuovo dpcm firmato domenica per arginare la diffusione del covid-19. Le misure resteranno in vigore fino al 24 novembre. "Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perché solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti - afferma il premier -. Ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare lockdown generalizzato, il paese non può piu permetterselo".

"Questo governo ha un obiettivo ben chiaro e queste misure delineano un quadro chiaro - ha spiegato Conte -: non vogliamo penalizzare direttamente il tessuto produttivo ed economico ma nello stesso tempo se non stringiamo quelle misure difficilmente potremmo venirne a capo in questo mese novembre. Noi confidiamo che a novembre soffriremo un poco ma poi torneremo a respirare". "Arriveranno nuovi contributi a fondo perduto. Ci sarà un credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre. Verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta entro il 16 dicembre".

"Verrà offerta un a nuova indennità mensile una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport", ha annunciato poi il premier.  Conferma della cassa integrazione, ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sosteno alla filiera agroalimentare che sarà colpita dalla chiusura dei ristoranti sono alcuni degli interventi di ristoro annunciati dal premier Conte.

Le disposizioni valide fino al 24 novembre

RACCOMANDATO NON SPOSTARSI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, SALUTE, NECESSITA’ - È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE - Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

PRIMO CICLO DELLA SCUOLA IN PRESENZA, DIDATTICA A DISTANZA DAL 75% ALLE SUPERIORI - L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie-e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

UNIVERSITA’ - Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongano, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

BAR E RISTORANTI - Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.  Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.  Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.  Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente

SERVIZI ALLA PERSONA - Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

STOP A PALESTRE E PISCINE - Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

ATTIVITA' MOTORIA ALL'APERTO - E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

CINEMA E TEATRI - Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

DISCOTECHE - Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SALE GIOCHI - Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò

FIERE E CONGRESSI - Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

INGRESSI FLESSIBILI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - L’accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

STOP A PARCHI DIVERTIMENTI - Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SOSPESE LE COMPETIZIONI SPORTIVE. RESTANO QUELLE AGONISTE - Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra-riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale

MASCHERINA RACCOMANDATA IN CASA TRA NON CONVIVENTI - Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratori e anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sarebbe raccomandato, inoltre, “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI - È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO - L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI - Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di un metro.

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