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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Conte firma il nuovo dpcm, Italia divisa a zone: coprifuoco e didattica a distanza

L'Emilia-Romagna, e quindi anche Ravenna, dovrebbe rientrare nelle zone gialle, quelle con meno limitazioni. Anche in queste zone bisognerà comunque rispettare delle nuove regole

Il nuovo Dpcm con il lockdown "soft" delle regioni è stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'annuncio è arrivato dopo la mezzanotte, ma il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: di certo si sa che entrerà in vigore venerdì 6 novembre (la data è slittata di un giorno per permettere l'organizzazione) e durerà fino al 3 dicembre. Alla fine si divide davvero l'Italia in tre zone: zona rossa, zona arancione e zona gialla (all'inizio si parlava di zona verde), a seconda della gravità della situazione e dal livello di rischio.

Emilia Romagna zona gialla

L'Emilia-Romagna, e quindi anche Ravenna, dovrebbe rientrare nelle zone gialle, quelle con meno limitazioni. Anche in queste zone bisognerà comunque rispettare delle nuove regole:

  • coprifuoco dalle 22 e fino alle 5;
  • autobus e mezzi di trasporto nazionali, regionali e provinciali con capienza limitata del 50%;
  • didattica totalmente a distanza per tutte le scuole superiori;
  • alle scuole elementari e medie prevista l'attività in presenza con mascherina; 
  • i bar chiudono alle 18, sono chiusi cinema, mostre e musei, sono sospesi tutti i concorsi e nei fine settimana sono chiusi i centri commerciali.

Le regole valide per tutti

  • Spostamenti: dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • Giochi/scommesse: sono sospese le attività di sale giochi, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • Mostre/musei/bibioteche: sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • Didattica digitale integrata: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • Concorsi: sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e della protezione civile;
  • Attività commerciali: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • Trasporto pubblico: a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
  • Palestre piscine: confermata la sospensione delle attività, così come per centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapetutiche;
  • Servizi di ristorazione: confermata la sospensione alle 18. Ristorazione con asporto ammessa fino alle 22.
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