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Cronaca Cervia

Lettini a un metro e mezzo di distanza, niente balli in spiaggia o aperitivi a buffet: l'ordinanza balneare di Cervia

L’ordinanza balneare firmata dal sindaco del Comune di Cervia Massimo Medri dà avvio alla stagione turistica

L’ordinanza balneare firmata dal sindaco del Comune di Cervia Massimo Medri dà avvio alla stagione turistica. Si potrà quindi accedere tranquillamente alla spiaggia anche per l’elioterapia e tutte le attività connesse. Tutto, però, seguendo scrupolosamente le misure anti-covid.

Durante la stagione balneare estiva gli stabilimenti balneari attivi devono restare aperti tutti i giorni con orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00, nel rispetto delle disposizioni e dei Protocolli di regolamentazione adottati per la mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività. Gli stabilimenti balneari possono restare aperti tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 24.00, fatte salve eventuali diverse disposizioni nazionali sovraordinate.

Stabilimenti balneari

I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari aperti nella stagione turistica devono, tra le altre cose, informare i clienti sui corretti comportamenti e fornire tutte le indicazioni necessarie. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni, posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 12 metri quadri a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 metri). Tra lettini e sdrai deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

I servizi di ristorazione e bar dovranno essere gestiti nel rispetto delle linee guida regionali. AI fine di limitare l'accesso al locale bar e ristorante e ampliare il servizio di somministrazione rispetto alla capienza dei posti nell'area di somministrazione, è consentita l'attivazione da parte delle imprese sull'arenile di un servizio di delivery su ordinazione all'ombrellone-lettino (fino alle ore 16.00). Deve essere assicurata la pulizia e disinfezione quotidiana di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni, attrezzature di spiaggia in dotazione (quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti): pulizia quotidiana e disinfezione periodica, e comunque ad ogni cambio di clientela; servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): pulizia dei servizi igienici più volte; docce e cabine.

Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento ed è vietato montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di qualsiasi dimensione se non permettono il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le aree gioco per bambini devono essere delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati e sempre mantenendo il distanziamento interpersonale. Per l'utilizzo di piscine, vasche idromassaggio e aree benessere si applicano i divieti e le prescrizioni delle disposizioni regionali o nazionali vigenti in materia di mitigazione del rischio Covid-19.  Nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio ed il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno le strutture balneari devono garantire i servizi di salvamento.

Spiaggia libera e animali in spiaggia

I fruitori della spiaggi libera devono rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari. Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 è consentito, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, l'accesso dei cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo alle seguenti condizioni: il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina; il cane deve essere sottoposto a tutte le vaccinazioni previste; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile e dotato di opportuna museruola; è vietato l’accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o il detentore, durante l’accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica; il proprietario o il detentore, durante l’accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; il proprietario o il detentore, deve garantire l’immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta/raccoglitore; è comunque vietato l’accesso ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica. I concessionari hanno facoltà, nell’ambito del proprio impianto, nei limiti di cui alla disciplina prevista dall’Ordinanza regionale e secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento comunale, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare.

Sport

E' vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio Covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. I giochi la cui pratica consente il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, sono permessi nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree polifunzionali. In generale, l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda gli sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, calcetto etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva o da specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate. In merito alla possibilità di svolgere tornei o competizioni sportive, occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni statali in materia di misure per la mitigazione del rischio Covid-19.

Feste in spiaggia e Notte Rosa

Gli stabilimenti balneari, in occasione dei festeggiamenti previsti per la notte fra venerdì e sabato della Notte Rosa, di San Lorenzo e di Ferragosto, possono prorogare la chiusura alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 3.30, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati di fonometro, per svolgere le attività consentite dai Protocolli di sicurezza e dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto delle disposizioni adottate per la mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle varie attività. E' comunque vietata qualsiasi forma di aggregazione legata al ballo organizzato.

Gli stabilimenti balneari possono svolgere eventi, manifestazioni o intrattenimenti comunque denominati per i quali è necessario il possesso di apposito titolo abilitativo nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dall'Ordinanza comunale in materia di utilizzo degli impianti e diffusione sonora, nonchè delle misure di mitigazione del rischio Covid-19 previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia di pubblico spettacolo e pubblico intrattenimento. Saranno possibili trattenimenti musicali dal vivo, di cui all’apposita Ordinanza comunale sindacale (ad esempio, piano-bar, concertini, disc jockey ecc.), per massimo due volte a settimana in giornate non consecutive, da effettuare a scelta del concessionario, nell’orario pomeridiano oppure serale, fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate.

Le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elioterapia, alle attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento - ma anche manifestazioni, eventi, intrattenimenti - solo se non prevedono assembramenti e consentono il rispetto dei principi di distanziamento individuale stabiliti per il contenimento del Covid-19. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione (happy hours, degustazioni a buffet, etc.) qualora possa creare assembramenti. E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre le ore 24.

Alcolici

Negli stabilimenti balneari che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021. In ogni caso l'attività di somministrazione e la vendita devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche Ordinanze in materia ed in particolare dell'ordinanza per la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nel territorio comunale.

Abusivismo commerciale

Continua la lotta all'abusivismo commerciale, molto forte sul litorale cervese. I titolari delle concessioni demaniali e degli stabilimenti sono tenuti a segnalare e fornire informazioni alle Forze dell’ordine riguardo ad attività di abusivismo commerciale che subiscono nel proprio stabilimento, in particolare per la vendita “a catalogo” di merce contraffatta sotto gli ombrelloni o altre informazioni utili riguardo al fenomeno, sia direttamente che tramite la Coop Bagnini. Sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti del divieto di acquisto di prodotti o servizi presso rivenditori abusivi e della corrispondente sanzione educativa meglio disciplinata da apposita ordinanza del sindaco.

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