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Martedì, 16 Aprile 2024
Lavoro

Cos'è la Cassa integrazione e come funziona?

Un ammortizzatore sociale che va ad aiutare i lavoratori sospesi dal lavoro. Scopriamo le diverse tipologie

Può accadere anche ad aziende solide di dover affrontare una crisi economica e in questo caso si ricorre spesso alla Cassa Integrazione, un ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana a favore dei lavoratori sospesi o con orario ridotto. Cerchiamo di capire bene di cosa si tratta.

Cos'è la Cassa integrazione?

La Cassa integrazione guadagni (Cig) consiste in una prestazione economica, erogata dall'Inps a favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, o che lavorino a orario ridotto. La CiG si distingue in ordinaria (Cigo), straordinaria (Cigs) e in Deroga (Cigd). Vediamo le differenze.

Cassa Integrazione Ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

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Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Le fattispecie di causali integrabili sono:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
  • mancanza di materie prime o componenti;
  • eventi meteo;
  • sciopero di un reparto o di altra impresa;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
  • guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.

L'intervento ordinario può essere concesso nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purchè si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi.

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Cassa Integrazione in Deroga

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Il trattamento di CIGD può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Cassa Integrazione Straordinaria

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

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