Ancisi: "Porto infangato, la battaglia vincente di Lista per Ravenna"
"Ancor prima di quella penale - commenta Ancisi - la sentenza fa però giustizia politica, con tutti gli avvertimenti che conseguono"
Dopo le tre tre condanne per il processo 'fanghi del Candiano', l'inchiesta partita nel 2008 sui fanghi depositati nei terreni di proprietà della Sapir, lungo il Candiano, nelle casse di colmata, Alcaro Ancisi della Lista per Ravenna in Comune interviene sulla decisione del Tribunale. "Può darsi che la sentenza di ieri sui fanghi del porto sia destinata alla prescrizione causa il lungo tempo intercorso dai fatti - commenta. - Non è del resto definitiva l’assoluzione di una delle due parti politiche imputate (quale va intesa la SAPIR, società in mano pubblica ravennate). È tuttavia una sentenza storica, che avrà un enorme imponderabile effetto sul destino del porto di Ravenna e della sua economia. Lo vedremo".
"Ancor prima di quella penale - prosegue Ancisi - la sentenza fa però giustizia politica, con tutti gli avvertimenti che conseguono. Su questo filone delle vicende che hanno letteralmente infangato e largamente affondato il porto di Ravenna e dintorni (vedi pialassa Piomboni), l’indagine penale è stata avviata da un meritorio esposto dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA). Ma se la città vi è stata partecipe, l’ha sostenuta e vi ha concorso, nessuno può smentire o far finta di ignorare che sia stato esclusivamente per mano di Lista per Ravenna, nella persona del sottoscritto. Non altri del Palazzo si sono battuti strenuamente, altri l’hanno invece contrastato, altri anche hanno reagito contro la persona, perché si affermassero i princìpi cardine della nostra battaglia per il corretto impiego dei fanghi di dragaggio del porto, oggi diventati sentenza: e cioè che questi fanghi sono rifiuti, almeno fino a quando stanno nelle casse di colmata; in quanto tali, sono di proprietà dell’Autorità portuale; mantenerli in deposito oltre i tre anni massimi dettati dalle autorizzazioni (nel nostro caso, scadute tutte tra il 2012 e il 2014) è un reato ambientale; tocca ai responsabili procedere alla loro rimozione e alla bonifica dei siti inquinati, nonché ovviamente (aggiungo io) a rifondere successivamente in sede civile gli enormi danni inferti alla comunità, qui rappresentata da Autorità portuale e da Comune e Provincia. Ci sarà molto da discutere e da combattere. Aggiungo però qualcosa da consigliere comunale sulle responsabilità del sindaco".
"Dai primi commenti, sembra quasi aver stupito che il giudice non abbia direttamente ordinato la pulizia e la bonifica delle otto casse di colmata, bensì disposto la trasmissione degli atti al sindaco di Ravenna perché sia lui a farlo, fissando il termine entro cui dovranno essere eseguite. È quello che il sindaco avrebbe dovuto fare almeno dalla primavera del 2015, quando lo diffidai formalmente “ad ordinare la rimozione dei fanghi rifiuto depositati abusivamente nelle casse di colmata”. Passato inutilmente oltre un anno, ne informai la Procura della Repubblica con un esposto, in cui ho argomentato come tale incombenza tocchi, secondo il Codice Ambientale, al primo cittadino, come ora la sentenza ha confermato. Riproduco testualmente l’esposto, perché contiene, motivazioni comprese, la mia personale “sentenza” politica sulle responsabilità dei sindaci in carica e della propria maggioranza sulla disgraziata deriva in cui il porto e la città stessa di Ravenna sono state trascinati".
"Alla Procura della Repubblica. In data 3 aprile 2015 il sottoscritto rivolse al sindaco di Ravenna una diffida ad emettere un’ordinanza per la rimozione dei fanghi di dragaggio classificati come rifiuti speciali, depositati abusivamente in casse di calmata a seguito di prolungata scadenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Provincia. Ricorreva infatti l’art. 192 del Codice ambientale sul divieto dell’abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti, che impone al sindaco del Comune interessato di emettere, in tali casi, un’ordinanza che obblighi i responsabili ad effettuare “la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi”, prescrivendo “il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. La mancata rimozione dei rifiuti di cui sopra ha peraltro procurato grave danno all’economia del porto di Ravenna, di fatto contribuendo ad impedirvi, almeno dal 2012, i lavori di approfondimento dei fondali - indispensabili per l’efficienza dello scalo e per reggere la concorrenza di altri porti - causa l’indisponibilità di altri siti a terra idonei al deposito dei fanghi escavati. Liberate dai depositi abusivi, le casse di colmate avrebbero e potrebbero offrire volumi di nuovi conferimenti più che esaustivi al fine di cui sopra per almeno quattro o cinque anni. L’incontrollata prolungata permanenza dei rifiuti di cui sopra sul posto può inoltre aver prodotto “l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio”, che richiederebbe di imporre ai responsabili, ai sensi dell’art. 257 del Codice ambientale, la bonifica dei siti contaminati. Si riporta di seguito il testo della diffida, precisando che a tutt’oggi non ha ricevuto riscontro, potendosi così configurare l’ipotesi di cui all’art. 328 del codice penale circa il rifiuto di atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale che “per ragioni di giustizia…o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo”. La Corte di Cassazione (sentenza n. 33034 del 2005), in un caso analogo, ha espressamente affermato la responsabilità del sindaco per il reato di cui sopra. Inoltre, secondo la Cassazione Penale (sentenza n. 33585 del 2015), nulla rileva la sussistenza di eventuale provvedimento di sequestro penale su determinate aree dove i rifiuti sono depositati (come era allora nel nostro caso, nda)".