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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Casse di colmata, Ancisi attacca: "Il sindaco poteva ordinare lo svuotamento, ma non l'ha fatto"

Risale a oltre un anno fa la diffida del capogruppo di Lista per Ravenna a Matteucci.

È passato più di un anno, ma la diffida di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, al sindaco Matteucci affinché ordinasse la rimozione dei fanghi di dragaggio non ha ancora avuto riscontro. Il leader della lista civica ha presentato un esposto sul mancato riscontro del sindaco Fabrizio Matteucci alla diffida dello stesso leader della lista civica del 3 aprile dello scorso anno ad ordinare la rimozione dei fanghi di dragaggio depositati nelle casse di colmata a seguito di prolungata scadenza delle autorizzazioni rilasciate da parte della Provincia. Chiarisce Ancisi: "Mentre i fanghi di dragaggio sono classificati dalla legge come rifiuti speciali, l'articolo192 del Codice ambientale sul divieto dell’abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti, impone al sindaco del Comune interessato di emettere, in tali casi, un’ordinanza che obblighi i responsabili ad effettuare “la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi”, prescrivendo “il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”".

Non avendo tale diffida ricevuto nessun riscontro, Ancisi ha ora deciso di riferirne alla Procura della Repubblica tramite un esposto, evidenziando "che la mancata rimozione dei rifiuti in questione ha procurato grave danno all’economia del porto di Ravenna, di fatto contribuendo ad impedirvi, almeno dal 2012, i lavori di approfondimento dei fondali  -  indispensabili per l’efficienza dello scalo e per reggere la concorrenza di altri porti - causa l’indisponibilità di altri siti a terra idonei al deposito dei fanghi escavati: liberati dai depositi abusivi, le casse di colmate avrebbero e potrebbero offrire volumi di nuovi conferimenti più che esaustivi a tal fine per almeno quattro o cinque anni".

"L’incontrollata prolungata permanenza dei rifiuti sul posto può inoltre aver prodotto - è scritto nell'esposto - l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio”, che richiederebbe di imporre ai responsabili, ai sensi dell’art. 257 del Codice ambientale, la bonifica dei siti contaminati". Ancisi ha richiamato la  sentenza numero 33034 del 2005 della Corte di Cassazione, che, in un caso analogo, ha espressamente affermato la responsabilità del sindaco per il reato medesimo. Ha anche richiamato la sentenza numero 33585 del 2015 della Cassazione Penale, secondo cui nulla importa, ai fini di tale responsabilità, che su determinate aree dove i rifiuti siano depositati illecitamente  sussistano provvedimenti di sequestro penale.

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