rotate-mobile
Politica

Consiglio territoriale del mare, "controdeduzioni al parere “politico” del direttore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

I gruppi consiliari di Lista per Ravenna, Movimento Cinque Stelle e Lista del Mare contestano al direttore e segretario generale del Comune di Ravenna il parere distorto del regolamento sul funzionamento dei consigli territoriali. Peraltro un segretario - da noi non interpellato - che risponde direttamente alle istanze rivolte all'amministrazione politica entra di fatto nell'agone politico, perdendo la sua veste di terzietà. Smontiamo punto per punto ciò che è stato ritenuto regolare dal segretario e dal direttore inerente la votazione alla vice presidenza del consigliere Fantini del Pdl. Teniamo a ribadire, ancora una volta, che la stima per la serietà di Fantini come persona, non è in discussione.

Per ogni consiglio territoriale, il regolamento prescrive, all'art. 33, comma 3, che: "nella scelta del Presidente e del Vice Presidente deve essere garantita rispettivamente la rappresentanza dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione". La loro elezione avviene nella prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti (comma 1). Il consiglio comunale ha dunque voluto applicare ai consigli territoriali la stessa identica norma (art. 9, comma 1 del regolamento sul funzionamento dei consigli comunali) valevole per l'elezione dei propri presidente e vice presidente. Lo statuto del Comune (al cui rimando fa riferimento il comma 2 del citato art 9 del regolamento del consiglio comunale), all'art. 15, comma 4, afferma poi che, dopo l'elezione del presidente, "si procede, con distinta votazione, alla elezione del vice presidente, che dovrà appartenere a diverso schieramento rispetto a quello a cui appartiene il presidente". Questa dunque, senza ombra di dubbio, è la procedura da applicare anche ai consigli territoriali.

  1. Cosa definisca chi appartiene "a diverso schieramento" da quello del presidente è - né potrebbe esistere diverso criterio di valutazione trattandosi dei primissimi atti compiuti dai consiglieri - il non avere votato a favore del presidente testé eletto. Se il consiglio desse un maggior numero di voti a un candidato che, avendo votato a favore del presidente, appartiene al suo stesso schieramento, costui non potrebbe essere eletto, dovendo invece esserlo il consigliere che lo segue in graduatoria avendo il maggior numero di voti tra gli appartenenti all'opposizione.
  2. Cosa si intenda per "gruppi di maggioranza" e "gruppi di opposizione" in un regolamento dei consigli territoriali, e non in un regolamento del consiglio comunale, è dato dalla struttura stessa della norma che, se avesse voluto intendere "del consiglio comunale", l'avrebbe dovuto specificare e non lasciarlo a immaginazioni più o meno interessate. In qualsiasi testo normativo di qualsiasi civiltà del diritto, qualora il genitivo di uno o più sostantivi non sia esplicitato, si sottintende l'oggetto della norma stessa, in questo caso il consiglio territoriale oggetto dell'"Elezione del Presidente e del Vicepresidente" (art. 33 del regolamento dei consigli territoriali).
  3. Del resto è semplicemente aberrante che uno strumento di partecipazione democratica dell'amministrazione comunale, articolato per aree territoriali, debba ricalcare in copia il consiglio comunale, condizionando la libera espressione della partecipazione territoriale decentrata allo schema politico del governo comunale centrale (e allora perché no del governo nazionale?). Tutto il regolamento è concepito sulla specificità e sull'autonomia di ogni singolo territorio, piuttosto che sulla sua supposta/imposta omogeneità con il consiglio comunale. L'inconciliabilità tra le parole "decentramento" e "centralismo" è peraltro macroscopica. Leggiamo, per esempio:

a) "i consigli territoriali svolgono le proprie funzioni consultive e propositive, mediante risoluzioni che interessano il territorio di competenza" (art. 1);

b)"il Consiglio Territoriale, costituito su base volontaria, agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza alle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore delle legittime istanze dei residenti nell'Area cui insiste il Consiglio Territoriale nonché di coloro che nell'area esercitano attività prevalente di lavoro o studio" (art.2);

c) "il Consiglio Territoriale opera, con funzioni consultive e propositive, relativamente a servizi e problematiche riferiti al territorio...il Consiglio Territoriale opera altresì quale referente dei problemi relativi al proprio territorio" (art. 29);

d) "al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte, l'Amministrazione Comunale richiede ai Consigli Territoriali l'espressione di un parere preventivo, con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori (art. 30).

  1. Nell'art. 29, spuntano di nuovo "maggioranza" e "opposizioni": "Nell'espressione dei diversi pareri resi all'Amministrazione comunale, debbono essere rappresentate sia le posizioni della maggioranza che quelle delle opposizioni, emerse nelle discussioni del Consiglio Territoriale". L'unica "interpretazione" possibile (come del resto applicato nei precedenti consigli di circoscrizione, a cui l'impianto del regolamento dei consigli territoriali si riconduce) è che, per ogni parere, vanno riportate le posizioni sia di chi lo vota favorevolmente: "la maggioranza", sia di chi non vota a favore: "le opposizioni". Non sarebbe neppure materialmente possibile rifarsi alla maggioranza e alle opposizioni del consiglio comunale. E, se proprio si volesse forzare la mano e far rientrare il concetto di maggioranza e opposizione in quella del consiglio comunale, allora, per analogia, si dovrebbe tener conto del cosa intende per queste l'art. 25 del regolamento comunale: "1. [..]per maggioranza si intende l'insieme dei consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che dichiarino, dopo le elezioni, di aderire al medesimo programma"; 2. "Per opposizione si intende l'insieme degli altri consiglieri, nonché quelli, già appartenenti alla maggioranza, che dichiarino di ritirare la loro adesione al programma del Sindaco". Nei consigli territoriali, maggioranza e opposizioni si formano dunque, in termini regolamentari, sui temi in discussione. La prima occasione è quella dell'elezione del presidente, da cui consegue quella del vice-presidente ai sensi dell'art. 33.
  2. Il sistema elettorale elimina ogni residuo di lana caprina: "Possono presentare liste di candidati solo i soggetti o loro modificazioni che hanno partecipato, con una lista ammessa, alle ultime elezioni dei consigli comunali e ai quali sulla base dei voti ottenuti nelle elezioni comunali medesime nelle sezioni elettorali di ciascuna area dei consigli territoriali, spetti almeno un seggio adottando il criterio proporzionale puro" (art. 10). "I seggi del Consiglio spettanti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni amministrative sono ripartiti, in misura pari a seggi venti, sulla base dei voti ottenuti nelle elezioni comunali da ciascuna lista nelle sezioni elettorali di ciascun territorio, ripartendo i seggi tra le liste stesse, purché presentate ed ammesse alle elezioni oggetto del presente regolamento, con criterio proporzionale puro" (art. 21). Ciò significa che ogni consiglio territoriale, costituito sui voti espressi nel rispettivo territorio, può ben differenziarsi dalla maggioranza e dalle opposizioni determinate dal voto per il consiglio comunale. Pur non facendo testo, in un regolamento che per sua natura prescinde dalle situazioni contingenti e temporali, nel caso attuale del Comune di Ravenna, il consiglio territoriale del Mare si fonda su una base elettorale in cui lo schieramento di maggioranza in consiglio comunale non ha la maggioranza dei voti e non l'avrebbe neanche dei seggi se la Lega Nord non avesse rinunciato al proprio. Addirittura possono essere rappresentate in taluni territori liste che non hanno eletto nessun consigliere in Comune, ma che, per avere ottenuto un buon risultato elettorale su parte del territorio comunale, hanno diritto di eleggervi almeno un consigliere territoriale. È il caso attuale proprio del territorio del Mare, dove la "Lista del Mare" ha un consigliere pur non facendo parte in consiglio comunale né della maggioranza, né dell'opposizione. Se alle cariche di presidente e vicepresidente, poiché deve esservi "garantita rispettivamente la rappresentanza dei gruppi di maggioranza e di quelli di opposizione", potesse accedere solo chi fa parte della maggioranza o dell'opposizione in consiglio comunale e non anche chi, votando a favore del presidente, fa parte della maggioranza di questo o, nel caso contrario dell'opposizione, il consigliere della Lista del Mare perderebbe il diritto di elettore passivo (art. 51 Costituzione) nei confronti di tali cariche e, per altro verso, non avrebbe neppure il diritto a far registrare la sua posizione nell'espressione dei pareri del consiglio di cui membro.

Abbiamo dimostrato, oltre ogni limite, l'assurdità di poter sostenere che le maggioranze e le opposizioni non si costituiscono nei singoli consigli territoriali sui punti in discussione, ma sono precostituite ipso facto tramite identificazione (che potrebbe anche non esistere) con quelle del consiglio comunale.

I consiglieri territoriali del Mare: Donatello Sampaoli (M5S), Luca Rosetti (Lista del Mare), Paolo Cornacchione (M5S), Pasquale Minichini (LpRA), Pier Luigi Bucchi (LpRA)

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Consiglio territoriale del mare, "controdeduzioni al parere “politico” del direttore"

RavennaToday è in caricamento