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Cronaca

Camperisti sul piede di guerra, l'associazione che li tutela: "Annullare le multe e modificare il regolamento"

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: "Tali limitazioni, gravemente lesive del diritto alla circolazione degli utenti in autocaravan, risultano in violazione di legge e viziate da eccesso di potere"

Camperisti sul piede di guerra. Sta diventando un caso nazionale la polemica ravennate sui camper, dopo che nei giorni scorsi il Comune di Ravenna ha lanciato la linea di 'tolleranza zero' nei confronti dei camperisti che parcheggiano nelle aree non predisposte, con tanto di raffica di sanzioni da 150 euro con provvedimento di allontanamento dei multati per 48 ore nei parcheggi di Marina di Ravenna e di Lido di Dante.

Dopo la critica sollevata da un camperista emiliano che, in seguito alla multa, ha annunciato che non sarebbe più tornato in vacanza nel ravennate per la prima volta dopo 17 anni, interviene anche l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. "A seguito di numerose segnalazioni - spiega la presidente dell'associazione che tutela l'interesse collettivo degli utenti in autocaravan - abbiamo appreso che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di Polizia urbana, sanziona e allontana gli utenti in autocaravan che si trovano in sosta sul territorio comunale". Tale articolo, infatti, spiega che "al di fuori degli spazi appositamente individuati e loro riservati, sono vietate le occupazioni permanenti di strade o aree pubbliche o di uso pubblico provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli. Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi e aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili".

"Tali limitazioni, gravemente lesive del diritto alla circolazione degli utenti in autocaravan, risultano in violazione di legge e viziate da eccesso di potere - continua la presidente dell'associazione Isabella Cocolo - L’articolo 15, al comma 3, opera anzitutto un’impropria commistione tra natanti e veicoli e, nell’ambito di questi ultimi, fra autoveicoli e rimorchi utilizzando altresì termini non previsti dalla legge (le parole “camper” e “roulotte” non sono contemplati dal c.d.s.). Al comma 3 e 4, vieta l’occupazione della strada dimenticando che tale fenomeno è regolamentato dall’articolo 20 del codice della strada, appunto, “Occupazione della sede stradale”. Inoltre, non tiene conto dell’articolo 157 c.d.s. che definisce la sosta quale sospensione del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente, né considera la distinzione tra sosta e campeggio. In particolare, nel vietare l’occupazione “effettuata tramite parcheggio” il comma 4 sostanzialmente identifica la sosta con l’occupazione della strada. In tal modo punisce erroneamente una condotta lecita - la sosta - equiparandola a una condotta illecita - l’occupazione/campeggio. La confusione è confermata dall’utilizzo di ulteriore terminologia equivoca, quale lo “stazionamento prolungato”: fenomeno che non è definito da alcuna disposizione normativa. La terminologia impiegata può creare confusione nello stesso organo accertatore posto che i commi 3 e 4 vietano entrambi l’occupazione delle strade e non si comprende come si possa distinguere tra “rimessaggio” o “deposito” (comma 3) e “stazionamento prolungato” (comma 4). L'articolo 15 inoltre, per come formulato e applicato, non tiene conto dell’articolo 185 c.d.s. che, da un lato, equipara le autocaravan a tutti gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale e, dall’altro lato, precisa che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri , salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. La distinzione fra sosta e fenomeni diversi quali il campeggio è confermata nelle recenti sentenze del Tar Liguria n. 111/2021, Trga Trento n. 179/2020 e Trga Bolzano n. 69/2019 che hanno accolto i ricorsi dell'associazione avverso provvedimenti limitativi della circolazione stradale delle autocaravan".

L’applicazione dell’articolo 15 del Regolamento di Polizia urbana alle autocaravan in sosta, dunque, secondo l'associazione "ha il duplice effetto di sostituirsi alla legislazione nazionale e al contempo eludere le disposizioni del D.lgs. 285/92. Si evidenzia inoltre come il Comune ha già tentato di sanzionare le autocaravan in sosta sulla base dell’ordinanza n. 1450/2002 istitutiva del divieto di campeggio. Invero, con sentenza n. 590/2018 il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato una sanzione comminata sulla base dell’ordinanza n. 1450/02. Quanto all’articolo 15 comma 6 del Regolamento di Polizia urbana, il richiamo agli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 appare erroneo. L’articolo 9 del citato D.L. riguarda le aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico e non la sede stradale. Inoltre i fenomeni che il citato articolo 9 intende contrastare non hanno nulla a che vedere con la sosta di un autoveicolo. Si dubita, peraltro, che un regolamento comunale possa estendere l’applicazione di un decreto-legge a ipotesi diverse da quelle ivi previste, senza contare l’incertezza derivante dall’uso dell’espressione “ove applicabili”. Da ultimo si evidenzia che più volte il Comune di Ravenna è stato invitato a regolamentare il campeggio e attività similari tramite l’adozione di modelli di ordinanze previste nella relazione “Criteri per l’organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli” presentata nel 2013 dal Dr. Fabio Dimita, Direttore amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della XXXII edizione delle Giornate della Polizia Locale".

Con queste premesse, l'associazione invita il Comune di Ravenna "ad abrogare o modificare l’articolo 15 commi 3, 4 e 6 del Regolamento di Polizia urbana; nella visione di autotutela, ad annullare o revocare d’ufficio tutti i verbali di accertata violazione dell’articolo 15 comma 3 e/o comma 4 del Regolamento di Polizia urbana e tutti i verbali di allontanamento sinora comminati; ad astenersi dall’applicare l’articolo 15 del Regolamento di Polizia urbana alle autocaravan in sosta nel rispetto dell’articolo 185 c.d.s. Diversamente, quest’associazione si vedrà costretta, suo malgrado, a intraprendere ulteriori iniziative a tutela degli interessi propri e della categoria che rappresenta con aggravi che saranno posti a carico dell’ente".

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