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Lunedì, 29 Aprile 2024
Tasse

Canone tv: come si paga e chi ha diritto all'esonero

Di norma viene addebitato sulle bollette dell'energia elettrica, ma esistono anche altre formule. E in certi casi non si è tenuti a pagare

Il canone tv è una spesa ingente per alcune famiglie italiane e, come sappiamo, da qualche tempo è stato inserito all'interno della bolletta elettrica per cercare di evitare l'evasione del pagamento di questa "tassa" molto discussa. Quello che, forse, non tutti sanno è che esistono dei casi in cui si viene esonerati dal pagamento del canone.

Il canone tv: cos'è?

Il canone tv è un abbonamento annuale alla televisione dovuto da chiunque abbia in casa un apparecchio televisivo e si paga una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.
  • anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone è pari a 90 euro l'anno.

Ovviamente va distinto il canone tv speciale per gli esercizi pubblici che segue altre modalità.

Come si paga il canone?

L'importo di 90 euro annuali del canone tv va pagato mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2019. Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il canone tv può essere pagato anche tramite l'addebito sulla pensione: però è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Esonero dal canone

Ci sono però dei casi particolari in cui il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 455/2000) per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone.

1. Non si possiede una tv

Nel caso in cui i titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale non abbiano nell'abitazione un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, possono presentare una dichiarazione sostitutiva che si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Da notare che le dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.

2. Cittadini over 75

I cittadini che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro (riferito all'anno di imposta, per le richieste relative all’anno successivo) possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

3. Diplomatici e militari stranieri

Inoltre sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

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