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Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Stradelli di Punta Marina, dal primo giugno scatta l'ordinanza sulla sosta

Dal primo giugno entra in vigore l’ordinanza che regolamenta, in via sperimentale per il 2013, la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati a Punta Marina Terme

Dal primo giugno entra in vigore l’ordinanza che regolamenta, in via sperimentale per il 2013, la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati a Punta Marina Terme, nell’ambito del demanio marittimo, nel tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Ruvido e fino al bagno Miramare, e dal bagno Miramare al Chaplyn. Il provvedimento è stato adottato per tutelare l’incolumità dell’ambiente e delle persone salvaguardando il passaggio di pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.

Fino al 15 ottobre nelle zone citate la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati sono consentiti “solo ed esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati allo stazionamento (sosta) dei mezzi motorizzati, che dovranno essere, a cura dei concessionari, opportunamente segnalate con idonea cartellonistica e delimitate con elementi congrui quali per esempio paletti in legno, corde, eccetera, al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo altresì almeno una postazione a disposizione per gli utenti diversamente abili”.

E' sempre consentito l’accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, purché venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno ml 4 e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni”; “l’accesso, così come previsto e disciplinato, dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree per la sosta dei mezzi medesimi e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita prevista lungo il medesimo per fuoriuscire dal demanio marittimo”. “

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 1161, comma 2°, del Codice della Navigazione e successive modificazioni ed integrazioni” (206 euro).

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