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Cronaca

Contrasto al coronavirus, le misure restrittive: tutto quello che c'è da sapere

Non consentiti convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

Ecco in sintesi le principali misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Coronavirus in vigore, contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato domenica 8 marzo (sostituiscono completamente quelle contenute nei decreti del 4 marzo e dell’1 marzo). "Premessa fondamentale è che, fino al 3 aprile, bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle province di Rimini, Pesaro, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e tutta la regione Lombardia: evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute - viene spiegato -. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Fino al 15 marzo

ATTIVITÀ DIDATTICHE - Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, i corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale. È da escludersi qualsiasi forma di aggregazione alternativa.

Fino al 3 aprile

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E CONGRESSI - Non consentiti convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

 MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA - Non consentita l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, comprese le biblioteche.

PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI E DISCOTECHE - Non consentite le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

BAR E RISTORANTI - Consentite le attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ESERCIZI COMMERCIALI - Fortemente raccomandato negli esercizi commerciali diversi da quelli di cui sopra, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

SPORT - Non consentiti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori.

PALESTRE - Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono consentiti esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

STRUTTURE SANITARIE - Vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE - Non consentite le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

QUARANTENE - Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. Il testo integrale del decreto è scaricabile dalla home page del sito del Comune di Ravenna.

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