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Cronaca

Lettini distanziati, cani e spiagge 'plastic free': le regole dell'ordinanza balneare comunale

Anche per l'estate 2021 il Comune di Ravenna ha emesso un'apposita ordinanza balneare valida per tutto il territorio comunale e quindi i lidi ravennati

Anche per l'estate 2021 il Comune di Ravenna ha emesso un'apposita ordinanza balneare valida per tutto il territorio comunale e quindi i lidi ravennati, che integra quanto già previsto dall’ordinanza balneare regionale in relazione a diversi aspetti.

Servizi di salvataggio e distanze tra lettini e ombrelloni

I servizi di salvamento sono assicurati dall’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno, dalle ore 9,30 alle ore 18,30. La distanza minima tra i paletti degli ombrelloni o di altri sistemi di ombreggio è fissata in 2,50 metri tra le file e 2,00 tra ombrelloni della stessa fila per tutto il territorio comunale.

Illuminazione

Ai fini della tutela e sicurezza delle strutture balneari nonché per una maggiore fruibilità delle spiagge, nel corso delle ore notturne e fino al sorgere del sole è fatto obbligo a tutti i proprietari di porzioni di arenile e ai concessionari/gestori delle attività balneari insistenti sul demanio marittimo di illuminare l'arenile di competenza, utilizzando tipologie di strumentazioni a risparmio energetico.

Venditori e massaggiatori ambulanti

E’ vietato il commercio in forma fissa e itinerante sulle aree demaniali. E’ fatto inoltre divieto di acquisto di prodotti e servizi presso soggetti non autorizzati. E’ vietato svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica similare per tecniche e/o strumentazione.

Stop alla plastica

Già l'ordinanza balneare regionale, nell’ottica di una sempre maggiore tutela dell’ecosistema ambientale e con l’obiettivo di rendere “plastic free” tutte le spiagge della Riviera, prevede a partire dal 15 luglio il divieto di utilizzare plastica monouso (il divieto è stato stabilito a partire da tale data per consentire agli operatori di smaltire le eventuali scorte di magazzino).

Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia, specifica l'ordinanza balneare comunale, le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande; a eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Anche in questo caso, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, l'obbligo entra in vigore dal 15 luglio.

Animali in spiaggia

Durante il periodo della stagione balneare estiva, è vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori. I concessionari hanno facoltà nell’ambito dell’area in concessione e previa Scia di individuare aree debitamente attrezzate, delimitiate e riservate per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti.

Il titolare/gestore dello stabilimento balneare che intende avvalersi della possibilità di accesso di animali domestici allo stabilimento balneare, all’interno delle aree riservate e, ai fini della balneazione nelle acque antistanti il proprio stabilimento balneare, deve rispettare le prescrizioni indicate dalla competente Autorità Sanitaria: identificare l’area della spiaggia attrezzata per l’accoglienza dei cani; l’area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante l’area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza; identificare il percorso per raggiungere lo specchio acqueo; disciplinare il bagno in mare in orari a scarso afflusso di bagnanti indicativamente dall’alba alle ore 07.00 e dalle ore 19.30 al tramonto; provvedere ad una adeguata pulizia dell’area; segnalare le zone/aree dove è consentito l’accesso ai cani con apposita cartellonistica che dovrà riportare l’orario di utilizzo e le relative prescrizioni d’uso; esporre la cartellonistica contenente le regole da osservare da parte dei proprietari/detentori garantire l’osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei cani; i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione, transitando esclusivamente nell’area attrezzata per l‘accoglienza degli animali domestici, tenendo il cane al guinzaglio; all’uscita dall’acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare; la permanenza dei cani in acqua non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e quindi i cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare.

I proprietari/detentori dei cani sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di utilizzo, alle prescrizioni d’uso definite e a quant’altro disciplinato ed indicato nell’apposita cartellonistica; devono altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali. L’area di specchio acqueo dovrà avere dimensioni massime di ml. 10,00 x 10,00 essere prospiciente alla battigia ed essere delimitata e segnalata a cura e spese dei concessionari frontistanti, con corde galleggianti di colore rosso/arancione e boe di colore rosso/arancione ai vertici.

Sosta

E’ vietato il transito e la sosta con qualunque veicolo sul pubblico demanio marittimo ad eccezione dei veicoli a braccia; dei velocipedi; dei mezzi destinati al servizio di polizia o al soccorso; dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge e manutenzione pubblica; dei veicoli a motore che transitano esclusivamente per dirigersi alle aree delimitate e autorizzate in concessione ad uso parcheggio agli stabilimenti balneari e che ivi sostano; non ricade, tuttavia, nella presente deroga la sosta di veicoli a motore che non espongono il contrassegno per parcheggio disabili, in corso di validità, nei posti auto per disabili, realizzati in esecuzione della prescrizione di cui al successivo art. 17; delle imbarcazioni, e relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l’effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile. concessionari devono riservare un posto auto per disabili opportunamente segnalato, delimitato con dimensioni minime larghezza ml. 3,20 profondità ml. 5,00, posizionato nelle immediate vicinanze dell’accesso allo stabilimento balneare.

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